Discarico dell’agente contabile per versamenti a scadenze concordate (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 271 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’esame giurisdizionale della Corte non si esaurisce nel controllo formale delle scritture, ma investe il corretto adempimento degli obblighi che gravano sull’agente contabile in relazione alla funzione concretamente svolta. La regolarità della gestione va accertata alla luce dei rapporti contrattuali e concessori che ne costituiscono il presupposto, sicché le modalità di riversamento pattuite tra le parti, ove giustificate dalla peculiare struttura del sistema di incasso, non integrano di per sé irregolarità del conto. La rendicontazione degli introiti riscossi per conto dell’Ente, comprensiva dei diritti di prenotazione, è idonea a superare i rilievi sul maneggio di denaro pubblico e a fondare il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont.
Il Fatto
L’agente contabile di un Comune rende il conto giudiziale per l’esercizio 2018, relativo alla gestione dei servizi di prenotazione, prevendita e vendita degli ingressi a un complesso museale civico. Il Magistrato istruttore chiede l’iscrizione a ruolo del conto, rilevando la mancata sottoscrizione, l’omessa indicazione degli estremi degli atti di riscossione e di versamento, una differenza tra riscossioni e versamenti e la mancata allegazione delle verifiche periodiche di cassa.
Dopo una prima declaratoria di irregolarità con sentenza-ordinanza e la ricompilazione del conto in due distinte scritture, il Magistrato istruttore conclude per l’irregolarità di uno dei conti e per l’inammissibilità dell’altro, riferito ai diritti di prenotazione per gli accessi in fascia serale. Il Pubblico Ministero, all’udienza di discussione, conclude invece per la regolarità della gestione e per il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che il controllo sul conto dell’agente contabile non può prescindere dall’esame dei rapporti in essere con l’Ente, essendo finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi del contabile, conformemente alla funzione da questi svolta. Diviene perciò imprescindibile ricostruire i rapporti trilaterali tra la società, la cooperativa concessionaria e il Comune.
L’analisi investe il contratto di appalto, che impone all’appaltatore il trasferimento mensile degli incassi alla tesoreria comunale insieme alla rendicontazione e alla prova dei versamenti, e la concessione del servizio di apertura serale, nella quale i diritti di prenotazione spettano al gestore del sistema di prenotazione. La Corte valorizza l’accordo stipulato tra la società e la concessionaria, nel quale la prima dichiara di agire in nome e per conto del Comune.
Da tale intreccio contrattuale emerge che i diritti di prenotazione per la fascia serale, pur costituendo il corrispettivo di competenza dell’agente, sono riscossi e versati nelle casse comunali al pari di quanto avviene per la fascia diurna, nell’ambito di una rigorosa rendicontazione imposta dal capitolato di gara ai fini della qualificazione della ditta quale agente contabile. Ne consegue il superamento della censura sulla carenza del presupposto del maneggio di denaro pubblico per il conto riferito alla fascia serale.
Quanto ai ritardi nei versamenti, il Collegio osserva che la relazione di irregolarità stessa dà atto del meccanismo di acconto e saldo adottato, discendente dal sistema di bigliettazione in uso. Le clausole contrattuali che prevedono il versamento degli introiti “previa rendicontazione” e “a scadenze concordate” integrano una specifica pattuizione, giustificata dalla peculiarità del sistema, che accetta la prenotazione anche in assenza di pagamento e richiede il riversamento solo dell’incasso effettivo. Resta fermo l’invito, per il futuro, ad adeguare le previsioni contrattuali alle regole regolamentari sul tempestivo riversamento.
Infine, gli elementi acquisiti e il visto di conformità apposto alle scritture dal competente ufficio consentono di superare anche i rilievi formali, relativi all’annotazione della giacenza, alla separata indicazione delle riscossioni per tipologia e agli estremi di riscossione. Il Collegio approva così il conto come ricompilato e pronuncia il discarico dell’agente contabile, demandando agli organi dell’Ente ogni iniziativa utile per il futuro.
Nota della Redazione
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