Welfare integrativo Polizia locale fuori dal limite del trattamento accessorio (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 281 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 1, comma 124, legge n. 207/2024, nella parte in cui fa salve “le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”, va interpretata secondo il suo tenore letterale. Ne consegue che le risorse destinate al welfare integrativo del personale appartenente alla Polizia locale, finanziate con i proventi delle sanzioni stradali di cui all’art. 208 d.lgs. n. 285/1992 e riconosciute da previsioni di legge o di contratto collettivo nazionale, restano non soggette al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. L’estensione del valore soglia alle risorse di welfare integrativo opera, dunque, solo per le misure prive di una specifica copertura normativa o contrattuale previgente.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune lombardo ha rivolto alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito riguarda la riconducibilità dei proventi derivanti dalle sanzioni stradali, destinati a misure di assistenza e previdenza per il personale di Polizia locale ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 285/1992, nell’ambito delle risorse soggette al valore soglia del trattamento accessorio.

L’Ente ha richiamato la precedente deliberazione della Sezione e il principio affermato dalla Sezione delle Autonomie in materia di welfare integrativo. Ha poi evidenziato come il comma 124 dell’art. 1 legge n. 207/2024 abbia assoggettato al limite le risorse destinate a benefici di natura assistenziale e sociale. Ha chiesto, pertanto, se i proventi in questione debbano ritenersi ora soggetti al limite ovvero ricadano nella clausola di salvaguardia contenuta nella medesima disposizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato i presupposti di ammissibilità, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La richiesta proviene da un ente legittimato e reca la firma del sindaco. Quanto al profilo oggettivo, la questione è formulata in termini generali e astratti e attiene alla materia della contabilità pubblica. Resta ferma l’esclusione di ogni ausilio interpretativo sulle norme della contrattazione collettiva, di competenza dell’ARAN.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 208, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 285/1992 consente agli enti locali di destinare i proventi da sanzioni a misure di assistenza e previdenza per il personale di Polizia municipale. La Sezione aveva già affermato che le misure di welfare integrativo previste dall’art. 82 del CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva previdenziale. Tale principio è stato confermato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 17/2024/QMIG.

Il comma 124 dell’art. 1 legge n. 207/2024 ha poi stabilito che concorrono al limite le risorse destinate, nell’ambito della contrattazione integrativa, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo. Il legislatore ha però escluso espressamente le risorse riconosciute da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

La Corte ha osservato che l’art. 98, comma 1, lett. b), del CCNL relativo al triennio 2019-2021, recependo l’art. 208, comma 4, lett. c), abilita espressamente le amministrazioni a devolvere i proventi a finalità assistenziali del personale, secondo la disciplina dell’art. 82 del contratto collettivo. Richiamando il criterio ermeneutico dell’art. 12 delle preleggi, la Sezione ha ritenuto che l’interpretazione letterale della clausola di salvaguardia sia sufficiente e univoca.

Ne consegue che le risorse in questione, in quanto riconosciute da previsioni di legge e di contratto collettivo nazionale, devono ritenersi tuttora escluse dal limite di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. Il parere è reso nei termini indicati nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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