Pensione privilegiata per cardiopatia: nesso da stress operativo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 71 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata ordinaria, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità può fondarsi anche su un rapporto di concausalità efficiente e determinante, quando il servizio espletato, per tipologia e modalità, abbia esposto il dipendente a uno stress intenso e continuo, di non comune riscontro. La sussistenza di eventuali fattori predisponenti di natura eredo-costituzionale non esclude di per sé il nesso causale. Il giudice di merito può discostarsi dalle valutazioni espresse in sede amministrativa e fondare il proprio convincimento sulla consulenza tecnica d’ufficio, purché ne dia conto con motivazione immune da vizi logici. Quanto alla decorrenza, ove la domanda di pensione privilegiata sia stata proposta dopo la cessazione dal servizio e non risultino domande pregresse, la prestazione retroagisce al momento della cessazione. In materia di prescrizione, il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e resta sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo, anche se questo non si conclude nei termini di legge.

Il Fatto

Il ricorrente, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza dal 2014, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tre infermità — cardiopatia ipertensiva, aritmia da fibrillazione atriale e diabete mellito — con contestuale concessione dell’equo indennizzo. Ha dedotto di aver svolto per trentacinque anni un’attività operativa in un territorio ad alta densità criminale, con interventi su omicidi, tentati omicidi e un episodio di strage, subendo in più occasioni scontri a fuoco e maturando uno stato di costante timore per la propria incolumità.

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio e il Comando Generale dell’Arma si erano espressi negativamente sulla riferibilità delle patologie al servizio. L’Inps, costituendosi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per assenza di un provvedimento di rigetto, il difetto di giurisdizione sull’equo indennizzo e, nel merito, l’insussistenza del nesso causale e la prescrizione quinquennale dei ratei pregressi. La domanda di equo indennizzo è stata rinunciata in udienza.

La Motivazione della Corte

Con sentenza non definitiva il Giudice ha dichiarato ammissibile la domanda di pensione privilegiata ordinaria e, con separata ordinanza, ha disposto consulenza tecnica affidando all’Ufficio Medico Legale il quesito sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio.

Il parere dell’UML ha riconosciuto la cardiopatia ipertensiva, in soggetto con aritmia da fibrillazione atriale recidivante, come dipendente da causa di servizio, ravvisando nel servizio trentacinquennale prestato una valida concausa efficiente e determinante. Il Giudice ha condiviso integralmente tale conclusione, valorizzando la carriera svolta in prima linea, l'”esemplare abnegazione al lavoro” e la circostanza che in tanti anni il ricorrente aveva fruito di soli quarantaquattro giorni di riposo medico.

Di segno opposto la valutazione sul diabete mellito di tipo due: il parere lo ha ritenuto non dipendente da causa di servizio, trattandosi di patologia cronica correlata a sovrappeso, scorretta alimentazione e sedentarietà, rispetto alla quale non è sufficiente il richiamo allo stereotipo dell’irregolarità nell’assunzione dei pasti. Il Giudice ha giudicato questo percorso motivazionale immune da vizi logici.

Sul piano della decorrenza, poiché la domanda di pensione privilegiata è stata proposta il 22 gennaio 2016, dopo la cessazione dal servizio e senza domande pregresse, il Giudice ha stabilito la retrodatazione al momento della cessazione. È stata invece respinta l’eccezione di prescrizione: essendo incontestato che l’Istituto non ha mai concluso il procedimento amministrativo, il dies a quo decorre da quando il diritto può essere fatto valere e il termine resta sospeso durante la pendenza del procedimento, anche se non definito nei termini di legge.

Il ricorso è stato pertanto accolto nei termini di cui in motivazione, con riconoscimento degli oneri accessori secondo il principio del cumulo parziale e condanna dell’Inps al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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