Assegno nucleo familiare a figlio inabile: diritto fino all’assegno unico (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 72 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare in favore del figlio affetto da inabilità assoluta e permanente al proficuo lavoro va riconosciuto quando l’accertamento medico-legale, disposto d’ufficio dal giudice contabile, confermi la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/1988. Il previo riconoscimento dell’invalidità civile al 100% con accompagnamento non esonera dall’accertamento della specifica inabilità a proficuo lavoro, i cui parametri medico-legali non coincidono con quelli dell’invalidità civile. Il diniego fondato sulla mera incompletezza documentale della domanda amministrativa è illegittimo ove l’amministrazione fosse tenuta a procedere all’accertamento d’ufficio dei fatti ai sensi dell’art. 18, comma 3, legge n. 241/1990. Il diritto al beneficio cessa con l’entrata in vigore dell’assegno unico universale.

Il Fatto

La ricorrente, cessata l’attività lavorativa e collocata in quiescenza dal 12.01.2020, aveva fruito degli assegni per nucleo familiare in favore del figlio, affetto da patologie psichiche e fisiche e riconosciuto invalido al 100% con accompagnamento. Dopo il pensionamento ha chiesto all’Inps di continuare a percepire il trattamento, ma l’Istituto ha respinto l’istanza per assenza di certificato Asl attestante l’inabilità assoluta e permanente del figlio e per mancanza della dichiarazione dell’altro genitore di non godere a sua volta dell’Anf.

Esperito inutilmente il ricorso al Comitato provinciale, la ricorrente ha adito il Tribunale ordinario, che ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Il giudizio è stato riassunto davanti al Giudice Unico delle pensioni, che ha dapprima dichiarato ammissibile il ricorso con sentenza non definitiva e disposto accertamenti medico-legali, poi ha deciso nel merito.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha circoscritto la controversia al solo profilo sanitario. Quanto alla contestazione sulla mancata dichiarazione dell’altro genitore, l’Istituto non ha più contestato la circostanza dell’allontanamento dal nucleo, già ritenuta illegittima la condotta dell’Inps nella sentenza non definitiva, ove si era affermato che spettava all’amministrazione procedere d’ufficio all’accertamento dei fatti ai sensi dell’art. 18, comma 3, legge n. 241/1990.

Sul piano sanitario, il parere dell’Ufficio Medico Legale ha concluso in senso favorevole alla ricorrente. Pur rilevando una documentazione clinica incompleta, il parere ha accertato la presenza di plurime menomazioni fisiche e psichiche, tali da rendere il figlio assolutamente e permanentemente impossibilitato a dedicarsi a proficuo lavoro. L’Uml ha inoltre collocato la sussistenza dei requisiti medico-legali già all’epoca della domanda del 05/08/2020.

Il giudice ha ritenuto la motivazione accurata e scevra di vizi logici, senza ragione di discostarsene, richiamando i parametri dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/1988. Ha quindi riconosciuto il diritto al trattamento di famiglia dal 12.01.2020, ma con cessazione al 28.02.2022, data di entrata in vigore dell’assegno unico universale istituito dal decreto legislativo n. 230/2021. L’Inps ha provato che la domanda di assegno unico del 06.04.2022 è stata accolta e che il beneficio è attualmente in pagamento, circostanza confermata dalla difesa della ricorrente.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’Inps, liquidate secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della causa e del comportamento dell’amministrazione che aveva rigettato un’istanza fondata violando le regole del procedimento. Il giudice ha pertanto dichiarato il diritto al beneficio dal 12.01.2020 al 28.02.2022 e condannato l’Istituto all’erogazione.

Nota della Redazione

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