Impossibile accertare il carico del conto: approvazione e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 8 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il supplemento di istruttoria disposto dal giudice contabile accerta l’impossibilità oggettiva di determinare il carico del conto giudiziale, per essere venuta meno la documentazione necessaria e non essere reperibili i dati presso l’ente e gli organi di polizia, il giudice approva il conto e dispone il discarico dell’agente contabile. L’approvazione non presuppone la positiva verifica della gestione, ma la sola assenza di perdite o ammanchi contestabili. In tale ipotesi la pronuncia di discarico aderisce alle conclusioni della Procura regionale e non è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

Il Capo Area risorse finanziarie di un Comune deposita presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio 2018. Il conto è compilato d’ufficio e sottoscritto dal medesimo funzionario, poi depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile, per l’inottemperanza dell’agente contabile.

Il conto evidenzia nessuna somma riscossa e nessuna somma versata. La Procura regionale chiede il discarico, non risultando perdite o ammanchi. La Sezione, in prima udienza, ritiene però non accertabile la correttezza del carico “a zero”, perché l’agente non ha presentato le dichiarazioni trimestrali. Dispone quindi la rimessione degli atti al Magistrato istruttore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’origine del giudizio: il conto è stato iscritto a ruolo di udienza in forza dell’art. 147, comma 3, lett. a) del codice della giustizia contabile, che impone la fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio non depositati al termine della gestione. La compilazione d’ufficio si è resa necessaria per l’inottemperanza dell’agente.

La prima udienza si conclude con un’ordinanza di rimessione al Magistrato istruttore, poiché dalla documentazione in atti non è possibile accertare la correttezza del carico. Il dato “a zero” dipende dal fatto che l’agente non ha presentato le dichiarazioni trimestrali. Il Collegio reputa necessario un approfondimento sull’effettivo carico del conto.

Il supplemento istruttorio si rivela infruttuoso. L’ente riferisce di non disporre dell’accesso diretto ai dati sulle presenze antecedenti al 2020. La Questura, già in passato, aveva rappresentato di poter risalire soltanto ai pernottamenti degli ultimi cinque anni. Ne consegue l’impossibilità di eseguire il controllo richiesto.

Su questa base il Collegio, in adesione alle conclusioni della Procura regionale, ritiene di poter approvare il conto e disporre il discarico dell’agente contabile. Non è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *