Pensione privilegiata d’ufficio esclusa per il transitato ai ruoli civili (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 73 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione d’ufficio della pensione privilegiata prevista dall’art. 167, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 presuppone la cessazione definitiva dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio. Il dipendente militare dichiarato inidoneo al servizio incondizionato che abbia chiesto ed ottenuto il transito nei ruoli civili non cessa dal servizio per causa di servizio, ma per effetto di una scelta volontaria. In tale ipotesi trova applicazione il comma 2 della medesima disposizione, che impone la liquidazione esclusivamente a domanda. Il ricorso proposto prima del decorso del termine di 180 giorni per il provvedimento amministrativo è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, già arruolato nella Marina Militare, è stato dichiarato non idoneo al servizio militare incondizionato e, per tale ragione, è transitato nelle aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa. Egli ha dedotto di soffrire, sin dal novembre 2004, di una patologia riconducibile a multiple protrusioni ed ernie discali con sofferenza radicolare.

Il ricorrente ha presentato all’INPS domanda di pensione privilegiata, rimasta senza riscontro, e ha quindi convenuto in giudizio il Ministero della Difesa per ottenere la liquidazione d’ufficio del trattamento ai sensi dell’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, oltre all’accertamento del diritto al calcolo secondo il comma 3 dell’art. 67 del medesimo testo unico. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine di 180 giorni dall’istanza presentata il 17 gennaio 2025 e, nel merito, ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha anzitutto qualificato la pretesa come volta al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ex art. 167, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione muove dall’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c., che sanziona con l’inammissibilità il ricorso proposto su domande per le quali non si sia provveduto in sede amministrativa né sia trascorso il termine di legge dalla notificazione di un formale atto di diffida a provvedere.

Nel merito della fattispecie, la Corte ha escluso l’operatività del primo comma dell’art. 167 citato. La disposizione, richiamando Corte conti, Sez. II App., sent. n. 226/2024 e Sez. I App., sent. n. 150/2023, è applicabile ai soli casi di cessazione definitiva dal servizio per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, poiché assicura una tutela rafforzata al dipendente collocato in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi impiego, privo di residua capacità lavorativa.

Nel caso concreto il ricorrente non è cessato dal servizio per infermità riconducibili a fatti di servizio: dopo la declaratoria di inidoneità al servizio militare permanente effettivo, ha chiesto ed ottenuto il transito nei ruoli civili sulla base del conforme giudizio della Commissione Medica Ospedaliera. La cessazione dal servizio militare è dunque avvenuta non per causa di servizio, ma per effetto del passaggio volontario agli impieghi civili. In tale evenienza mancano i presupposti della liquidazione d’ufficio, che peraltro potrebbe non corrispondere alla volontà del dipendente, come già ritenuto da Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, sent. n. 9/2025.

Trova pertanto applicazione il secondo comma dell’art. 167, che, fuori dalle ipotesi di cessazione per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, impone la liquidazione della pensione privilegiata esclusivamente a domanda. Poiché l’istanza è stata presentata per la prima volta il 17 gennaio 2025, opera l’art. 1043 del d.P.R. n. 90/2010, che assegna all’Amministrazione 180 giorni per provvedere. Non essendo ancora decorso tale termine alla data di proposizione del ricorso, la domanda è inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Ministero della Difesa nella misura di 500,00 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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