Incremento fondo salario accessorio regionale e tetto 2016 dopo sentenza 185/2024 (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 7 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni regionali che attribuiscono al personale di supporto agli organi politici un trattamento accessorio privo di corrispondenza nella legge statale o nel CCNL retroagisce dal momento della vigenza della norma, con il solo limite dei rapporti esauriti, e fa venir meno il titolo legittimante la spesa sostenuta nell’esercizio ancora controllabile. Ne deriva che l’incremento del fondo del salario accessorio di un comparto, disposto dal legislatore regionale per rendere neutrale la diversa allocazione della spesa, non può essere commisurato all’importo erogato nell’anno di riferimento tetto 2016 in forza della legge regionale caducata, perché una norma attinta da incostituzionalità non può concorrere a definire la base del limite di spesa. Il tetto di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 va pertanto calcolato su somme legittimamente erogabili, con conseguente illegittimità dell’incremento che presupponga la diversa imputazione.

Il Fatto

La ricorrente, al fine di conformarsi ai rilievi formulati dalla Sezione regionale di controllo in sede di parifica del rendiconto dell’esercizio precedente, aveva adottato un intervento legislativo volto a ricondurre nel fondo del salario accessorio gli emolumenti del personale di staff, prevedendone, per il 2022, l’incremento in misura corrispondente alla spesa sostenuta nel 2016 per la medesima finalità, al fine di garantire l’invarianza della spesa.

La Sezione territoriale, con la decisione impugnata, aveva negato la parifica dei due capitoli di spesa destinati a finanziare l’incremento del fondo, ravvisando l’illegittimità dell’operazione per assenza dei presupposti contrattuali e per violazione del limite dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. La ricorrente ha proposto ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione per l’annullamento del capo negativo, articolando quattro motivi. Nelle more del giudizio, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge regionale che avevano attribuito il trattamento accessorio al personale di supporto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il motivo concernente l’interpretazione della norma regionale, per il suo collegamento con l’esito del giudizio di costituzionalità. Richiamata la pronuncia della Consulta che ha ritenuto ammissibili le sole questioni relative alle disposizioni che attribuivano il trattamento accessorio, si afferma che la declaratoria di illegittimità opera con effetti retroattivi, con il solo limite dei rapporti esauriti.

Da ciò deriva che le norme caducate non possono più trovare applicazione neppure ai fini della definizione del limite massimo di spesa, poiché l’effetto di rendere neutrale la diversa allocazione presupporrebbe che gli emolumenti illegittimamente erogati nel 2016 potessero alimentare il fondo di quell’anno. Il ragionamento si fonda sul combinato disposto degli art. 136 Cost. e art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953, i quali impediscono che una norma incostituzionale continui a produrre effetti nel calcolo del tetto.

Il Collegio respinge poi il motivo inteso a far valere l’assenza di effetti della allocazione sul saldo e sul risultato di amministrazione. Poiché la dichiarazione di incostituzionalità ha fatto venir meno contestualmente il titolo della spesa e la possibilità di garantire l’invarianza rispetto al riferimento del 2016, il trasferimento delle somme ha inciso sulla corretta determinazione del risultato, con violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. Le risorse non potevano essere stanziate in forza di una legge regionale.

Analogo rigetto tocca il motivo fondato sulla deliberazione della Sezione Autonomie n. 26/2014/QMIG. Il Collegio non nega che nel tetto rientrino tutte le componenti, a prescindere dall’imputazione a bilancio o al fondo, ma precisa che la regola opera solo per somme legittimamente erogabili, condizione che nella specie difetta.

Quanto al motivo contrattuale, si rileva che il meccanismo regionale ha consentito di ridefinire il fondo a esercizio concluso, in assenza delle relazioni sindacali prescritte dalle norme statali e dal CCNL. Nel merito, difettano i presupposti per invocare le clausole sul trattamento accessorio: nessun incremento della dotazione organica e nessun nuovo servizio risultano attivati. Il personale di supporto non svolge attività gestionale né è assegnatario di obiettivi di performance. Sotto altro profilo, la convalida in autotutela degli atti amministrativi adottati sulla base della norma regionale è inidonea, perché il difetto di potere è insanabile. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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