Diritto a pensione privilegiata per infermità già riconosciuta da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 186 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità e la sua ascrizione a categoria di tabella A costituiscono i presupposti del diritto alla pensione privilegiata ordinaria. L’inerzia dell’ente previdenziale, giustificata da ragioni meramente burocratiche legate all’acquisizione di documentazione già in proprio possesso, non incide sul diritto azionato. Il diritto va accertato con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, quando l’istanza sia stata presentata entro il termine biennale. Sulle somme arretrate spettano interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato cessato dal servizio in data 31.12.2022, è titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità. Ha chiesto l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico di privilegio per l’infermità “spondiloartrosi lombosacrale e cervicale con discopatie multiple”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta alla 8° categoria di tabella A.
L’istanza amministrativa, presentata all’INPS in data 23.06.2023, è rimasta priva di riscontro nonostante solleciti e richieste di informazioni. Il ricorrente ha documentato il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e il verbale della competente C.M.O. L’INPS, costituitosi, ha sostenuto di aver richiesto all’ente di appartenenza la documentazione necessaria, ricevendo solo una risposta interlocutoria, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha accolto il ricorso. Il thema decidendum è l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico di privilegio a fronte del silenzio-rifiuto dell’Istituto previdenziale sull’istanza presentata nel giugno 2023.
Il Collegio ha rilevato che non sussistono contestazioni sulla legittimità dei presupposti del diritto. Sono documentati sia la dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata, sia la sua ascrivibilità alla 8° categoria di tabella A.
Rispetto a tali presupposti, l’inerzia dell’INPS è stata giustificata dall’ente per ragioni meramente burocratiche. L’Istituto ha ammesso di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per provvedere, ma ha sostenuto che la documentazione utile ai fini procedimentali dovesse pervenire dall’ente iscritto. La Corte ha osservato che l’INPS ha richiesto la documentazione prescritta all’ente di appartenenza cinque mesi dopo la presentazione dell’istanza, senza attivarsi ulteriormente a distanza di due anni dalla risposta interlocutoria ricevuta.
Il ricorrente, al contrario, si è attivato più volte anche nei confronti dell’amministrazione di appartenenza per sollecitare il prosieguo del procedimento, senza ottenere riscontro. La Corte ha quindi riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di 8° categoria della tabella A, a vita, con decorrenza dalla cessazione dal servizio, essendo l’istanza presentata entro i due anni successivi.
Sulle somme a titolo di arretrati la Corte ha riconosciuto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo fino al pagamento. Ha inoltre condannato l’INPS alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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