Sospensione covid termini contabili 176 giorni e dolo nella mancata restituzione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 57 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, la sospensione dei termini disposta dall’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020 opera, per il plesso giudiziario della Corte dei conti, per l’intero periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, pari a 176 giorni, e si estende anche ai termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali. L’articolazione di un regime emergenziale specifico e assorbente per la giurisdizione contabile preclude il ricorso ai regimi previsti per gli altri plessi. Integra l’elemento soggettivo del dolo la condotta del beneficiario che, preso atto dell’impossibilità di realizzare l’investimento sovvenzionato, anziché restituire le somme percepite, le trattenga consapevolmente per scopi diversi da quelli cui erano vincolate.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata, con la sentenza n. 70/2023, aveva condannato in solido una società cooperativa agricola e il suo legale rappresentante al pagamento, in favore della Regione, di € 78.915,00, oltre rivalutazione e interessi. La somma corrispondeva all’anticipazione del contributo concesso a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nell’ambito di un progetto di ammodernamento della struttura produttiva.
Gli accertamenti avevano evidenziato che la società, pur avendo ottenuto l’anticipazione, non aveva realizzato il progetto né presentato domanda di saldo. La Regione aveva revocato il contributo, disponendo il recupero delle somme. Il primo giudice aveva respinto l’eccezione di prescrizione e ravvisato il dolo nella condotta dell’amministratore. Contro tale decisione gli appellanti hanno proposto gravame, contestando sia la durata della sospensione pandemica sia la sussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la durata della sospensione dei termini nel periodo emergenziale. Gli appellanti sostenevano che, per le sole attività istruttorie e inquirenti, dovesse trovare applicazione l’art. 83 del d.l. n. 18/2020, con una sospensione limitata al periodo 8 marzo – 11 maggio 2020, pari a 64 giorni, in luogo dell’art. 85, comma 4, del medesimo decreto. Su questa base, considerato il momento di esordio del termine quinquennale e l’effetto interruttivo della costituzione in mora, la pretesa sarebbe risultata prescritta.
La Corte ha ritenuto la doglianza infondata. Il thema decidendum è circoscritto, per effetto del principio devolutivo, alla sola durata della sospensione, non essendo stati censurati gli ulteriori profili relativi al momento di esordio e all’efficacia interruttiva della nota di messa in mora. La sospensione covid ha operato per l’intero segmento compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, ossia 176 giorni.
La Corte ha anzitutto osservato che l’articolazione di un regime emergenziale specifico per il plesso giudiziario contabile preclude l’utilizzabilità dei regimi previsti per gli altri plessi. In secondo luogo, elementi testuali inequivoci inducono a ravvisare una stretta omogeneità tra l’effetto sospensivo del primo periodo e quello del secondo periodo della disposizione, esteso alle attività istruttorie preprocessuali. La mancata replicazione del termine finale nel secondo periodo non consente alcuna differenziazione di regimi.
Nessun ausilio è stato tratto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 140, evocata dagli appellanti, che riguarda il diverso istituto della prescrizione dei reati e si fonda su principi destinati a un’applicazione settoriale non coinvolgente la responsabilità amministrativa. Il termine quinquennale, incrementato dei 176 giorni di sospensione, veniva così a maturare il 16.03.2023: a quella data, l’invito a dedurre risultava già ritualmente notificato, con l’effetto interruttivo che gli è proprio.
Il secondo motivo, relativo all’elemento soggettivo, è stato dichiarato palesemente infondato. Una condizione di buona fede, idonea a neutralizzare il dolo, avrebbe potuto essere ravvisata solo se la società, dopo aver comunicato la rinuncia al contributo, avesse provveduto alla restituzione delle somme percepite. L’avere incamerato l’anticipo e continuato a trattenerlo integra invece una condotta connotata da dolo. La dichiarazione confessoria resa dall’amministratore conferma che la provvista è stata consapevolmente utilizzata per scopi diversi da quelli cui era vincolata.
Nota della Redazione
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