Danno erariale da corruzione: doppio tangentizio e retribuzione senza controprestazione (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 23 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che, in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte delittuose a danno dell’amministrazione interrompe il nesso sinallagmatico tra retribuzione e attività lavorativa; la retribuzione corrisposta nel periodo dell’illecito costituisce danno patrimoniale risarcibile, provato nell’an e nel quantum dalla lettura dei capi di imputazione. La condanna penale passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione integra il presupposto del danno all’immagine, che ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 è liquidato, salvo prova contraria, nel doppio del valore delle utilità illecitamente percepite. Il criterio legale non si estende alle condotte rimaste al livello di tentativo, per le quali la norma richiede la percezione effettiva del denaro o di altra utilità, sicché la relativa voce non è risarcibile.

Il Fatto

Il Procuratore Regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, in servizio presso una Direzione Provinciale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e di immagine per complessivi € 54.000,00, oltre accessori.

L’azione erariale seguiva una vicenda penale definita con sentenza di condanna passata in giudicato: il lavoratore, in concorso con un extraneus, era stato ritenuto responsabile di reati contro la pubblica amministrazione commessi in occasione di verifiche fiscali. Era stata irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ed era stato dichiarato estinto il rapporto di impiego. Il giudice penale aveva rimesso al giudice contabile la quantificazione del danno patito dall’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Sulla prima posta la Sezione osserva che la condotta dolosa è pienamente provata, essendo consacrata in una sentenza con efficacia di giudicato i cui fatti non sono stati contestati. La richiesta di € 4.000,00, pari a circa la metà delle retribuzioni maturate durante l’attività delittuosa, è accolta sia nell’an sia nel quantum: l’attività illecita si è svolta durante il lavoro ordinario, come emerge dai capi di imputazione, e la retribuzione risulta corrisposta in mancanza di valida controprestazione.

La difesa aveva sostenuto che gli incontri con i privati si erano svolti fuori dai locali e dagli orari di lavoro. La Corte respinge l’eccezione rilevando che essa non corrisponde al vero e che dalla lettura dei capi di imputazione risulta il contrario.

Quanto al danno all’immagine, la Sezione richiama l’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, che fissa la liquidazione nel doppio dell’illecito arricchimento salvo prova contraria. Il riferimento è alla condanna per il reato di cui all’art. 317 cod. pen. L’importo di € 45.000,00 è ritenuto conforme a criteri di diritto e di ragionevolezza. L’eccezione difensiva sulla scarsa eco giornalistica è disattesa: la diffusione del quotidiano nella regione di appartenenza rende capillare la risonanza della condotta.

La richiesta di ulteriori € 5.000,00, avanzata con il criterio equitativo dell’art. 1226 cod. civ. per il tentativo, è invece rigettata. Il comma 1-sexies richiede il denaro o il valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita: mancando la percezione, la voce non è riconoscibile.

La Sezione rileva infine la sussistenza di un ulteriore danno indiretto da mancati incassi, ma non lo liquida perché non richiesto dalla Procura né oggetto di riserva in citazione. Il dolo finalistico è comunque ritenuto integrato. La domanda è pertanto accolta parzialmente, con condanna a € 49.000,00, oltre interessi, rivalutazione e spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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