Spese di giudizio e soccombenza virtuale nella cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 281 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità amministrativa, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, determinata dall’integrale soddisfazione della pretesa erariale, non preclude la condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio. Ai fini della relativa liquidazione ai sensi dell’art. 31 c.g.c., il collegio valuta, senza entrare nel merito, quale parte sarebbe probabilmente risultata soccombente ove il giudizio fosse proseguito, applicando il principio della soccombenza virtuale. Tale regola opera, in particolare, quando il pagamento sia intervenuto solo a seguito dell’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
La procura regionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del convenuto per un presunto danno erariale di euro 11.580,78, oltre rivalutazione, interessi e spese. Secondo l’accusa, il convenuto aveva percepito contributi agricoli di fonte europea dal 2008 al 2017 pur essendo destinatario di una misura di prevenzione, con conseguente decadenza dai benefici e divieto di accedere a ulteriori provvidenze pubbliche ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
L’azione muoveva dalla segnalazione della Guardia di Finanza. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito ed è rimasto contumace. Nel corso del giudizio l’organismo pagatore ha comunicato l’avvenuta restituzione integrale delle somme, pari a euro 13.193,83. All’udienza il p.m. contabile ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La sezione dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolare chiamata in giudizio. Nel merito, ritiene meritevole di accoglimento la domanda di cessazione della materia del contendere formulata dal p.m., risultando per tabulas l’integrale soddisfazione della pretesa azionata con l’atto di citazione, come attestato dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione danneggiata.
Il punto centrale attiene alla regolazione delle spese. Il convenuto, osserva il collegio, ha soddisfatto la pretesa erariale solo a seguito dell’instaurazione del giudizio di responsabilità. Trova quindi applicazione l’art. 31 c.g.c., che impone la condanna al pagamento delle spese, liquidate come da nota segretariale.
La sezione chiarisce che, in caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il collegio deve valutare, senza entrare nel merito, quale parte avrebbe probabilmente perso la causa se questa fosse proseguita, ponendo le spese a suo carico: è il principio della soccombenza virtuale. A sostegno richiama, in termini, Sez. II App., sentenza n. 668/2018, nonché Cass. civ., sentenze nn. 30251/2023 e 24714/2022.
Tale criterio opera, in particolare, quando sia venuto meno l’interesse della parte alla definizione del giudizio e alla richiesta pronuncia di merito. La decisione si fonda dunque su una duplice premessa: l’integrale restituzione delle somme e la valutazione prognostica della soccombenza, che giustifica la condanna del convenuto alle spese.
Il dispositivo dichiara la contumacia e la cessazione della materia del contendere, condannando il convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale.
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Nota della Redazione
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