Nessun obbligo di resa del conto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 233 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni che non siano soggetti all’obbligo di custodia non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il conto del consegnatario, modellato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, presuppone una gestione di beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. In difetto di tale presupposto non è configurabile alcun obbligo di resa del conto e il giudizio contabile è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto giudiziale qualificato come conto del consegnatario di beni, riferito all’esercizio finanziario 2020, reso da un agente contabile. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni degli enti locali.

La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto, rilevando che la gestione oggetto del giudizio non riguarda beni per i quali l’agente abbia il debito di custodia. La questione giunge così davanti alla Sezione giurisdizionale, chiamata a verificare la configurabilità dell’obbligo di resa del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario e ne individua il presupposto sostanziale. Il prospetto richiama il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ma la gestione che ne forma oggetto non concerne beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, richiamati per gli enti locali dall’art. 93 TUEL.

Da qui la conseguenza giuridica: in assenza del presupposto della custodia non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. La Corte dichiara quindi l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.

La conclusione è dichiarata conforme alla giurisprudenza contabile, richiamata con la pronuncia della stessa Sezione n. 217/2018 e con le decisioni della Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, della Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, della Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e della Sez. Calabria n. 323/2013, tutte orientate nel senso della non configurabilità dell’obbligo di resa del conto per i beni suddetti.

Nulla è disposto per le spese, in ragione del tipo di pronuncia adottato. Il Collegio ravvisa inoltre gli estremi per l’anonimizzazione, disponendo l’annotazione ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e l’omissione delle generalità in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *