Conto del consegnatario per debito di vigilanza e improcedibilità del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 39 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia legato da un mero debito di vigilanza, e non da un debito di custodia, non riveste la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude dall’obbligo di rendicontazione contabile coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. La qualificazione della posizione soggettiva dipende dalle modalità concrete di gestione: se i beni sono assegnati alle articolazioni funzionali per il loro ordinario funzionamento, ricorre la vigilanza; se invece esiste un magazzino alimentato da acquisizioni in stock, con consistenze iniziali e finali, ricorre la custodia. In assenza dei presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2016 da un dipendente comunale che operava come consegnatario di beni mobili presso un Comune marchigiano. Il conto era stato trasmesso all’Amministrazione nel gennaio 2017, ma l’Ente lo aveva depositato presso la Sezione giurisdizionale solo nel maggio 2023, oltre il termine previsto dalla normativa sugli enti locali.
Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, aveva rilevato l’insufficienza degli elementi per una proposta di regolarità e discarico. Il conto risultava privo del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario, non era stato depositato l’atto di nomina dell’agente contabile e mancava la relazione dell’Organo di controllo interno. Soprattutto, secondo l’istruttoria, l’atto non era tecnicamente qualificabile come conto giudiziale, perché la gestione ricompresa non riguardava beni per i quali sussistesse un debito di custodia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione soggettiva del consegnatario, perché da essa dipende la stessa ammissibilità del giudizio di conto. L’art. 93 del T.U.E.L. impone la resa del conto al tesoriere e a ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali. La formulazione è ampia e richiama la nozione di gestione, non soltanto quella di custodia o consegna.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui soltanto i consegnatari per debito di custodia sono tenuti alla rendicontazione giudiziale, come affermato dalle Sezioni regionali Abruzzo, Piemonte e Veneto. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude espressamente dall’obbligo coloro che detengono mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza.
La distinzione viene costruita sulla funzione affidata al consegnatario. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte delle varie articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece l’attività di mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Se la giacenza presso un ufficio eccede la ragionevole necessità di assicurarne il funzionamento, la detenzione assume carattere di continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, soggetta al conto giudiziale. Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso agli Uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. La mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione di magazzino conforme al modello di legge.
Il Collegio conclude che sul consegnatario gravava un obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi della resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile. Essendo la decisione limitata a questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Nota della Redazione
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