Pensione privilegiata per ipertensione da stress in teatro di guerra (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 116 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale l’accertamento positivo di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, la patologia insorta per esposizione prolungata a fattori altamente stressogeni propri dei servizi in teatro di guerra è ascrivibile a causa di servizio, degradando la predisposizione familiare a mera concausa. Il giudizio del CTP, sorretto da più rigorose considerazioni logiche, prevale sulla valutazione del CVCS e della CML quando questa si ponga in contrasto con i principi di logica, razionalità e non contraddizione.

Il Fatto

Il ricorrente, già sottufficiale dell’Esercito Italiano, collocato in ausiliaria, presentava nel 2006 domanda amministrativa per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia “ipertensione arteriosa con iniziale impegno d’organo”, finalizzata alla pensione privilegiata. Il CVCS esprimeva parere negativo con provvedimento dell’11/10/2012. Il ricorrente adiva quindi la Corte dei Conti chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’attribuzione della pensione privilegiata.

Il Ministero della Difesa eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata presentazione di domanda di pensione privilegiata e, nel merito, l’infondatezza. Il MEF chiedeva l’estromissione e il rigetto; l’INPS eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il ricorrente in ausiliaria e non beneficiario di prestazioni a suo carico. Disposta consulenza medico-legale, la causa passava in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico dichiara anzitutto il difetto di legittimazione passiva dell’INPS: al tempo della domanda il ricorrente era collocato in ausiliaria e non beneficiava di alcuna prestazione a carico dell’istituto, ma del datore di lavoro.

Supera poi l’eccezione di inammissibilità del Ministero. Dalla documentazione emerge che il ricorrente aveva presentato già nel 2006 la domanda amministrativa di accertamento della causa di servizio. Il ricorso proposto nel 2018, con cui è richiesta la pensione privilegiata sulla base del già richiesto accertamento della derivazione della patologia da fatti di servizio, è pertanto ammissibile. La Corte richiama sul punto SS.RR. n. 12/2023/QM, che ha affermato il principio dell’ammissibilità del ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza, domandi in sede giudiziale l’accertamento della stessa in funzione del futuro trattamento di privilegio, senza domanda amministrativa di pensione.

Nel merito, la domanda è accolta. Il ricorrente ha prestato servizio dal 1996 al 2010 in diversi teatri di missione esteri, per la durata di 4-6 mesi per ogni missione, in condizioni ambientali peculiari. La non breve durata delle operazioni, i disagi affrontati e la profilassi intensiva inducono a ritenere l’esposizione a lunghi periodi di stress, fattore reputato predisponente ed efficiente per l’ipertensione arteriosa. Il CTP ha evidenziato come l’esposizione prolungata a eventi stressanti possa favorire alterazioni fisiche, tra cui l’ipertensione.

La Corte ritiene maggiormente attendibile, in quanto improntata a più rigorose considerazioni logiche, la valutazione del CTP rispetto a quella del CML. Quest’ultima è contraddittoria: ascrive alle “abitudini di vita” e alla familiarità il maturarsi dell’ipertensione, senza considerare che la tipologia del servizio stesso altera le auspicabili abitudini di vita sane fino a renderle impossibili. La predisposizione familiare degrada quindi a mera concausa della patologia.

Riconosciuta la patologia come concausata da fatti di servizio, la Corte l’ascrive alla 8° categoria della Tab. A, in conformità con la valutazione della CMO di Caserta. Al ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata dalla data della domanda amministrativa, oltre rivalutazione e interessi, con possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi. Le spese di giudizio sono compensate per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *