Pensione privilegiata per dipendenza da causa di servizio accertata in appello (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 117 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico di rinvio, allorché il giudice di appello abbia annullato la pronuncia di primo grado per inammissibilità e rimesso la causa, il giudice di primo grado è vincolato a decidere nel merito sulla domanda originaria di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La relazione tecnica acquisita nel primo grado costituisce elemento di prova idoneo a fondare l’accertamento, con ascrizione della patologia alla categoria tabellare ivi indicata. Spetta pertanto al ricorrente la pensione privilegiata dalla data della domanda amministrativa, con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, eventualmente integrati ove l’indice di svalutazione ecceda la misura degli interessi legali. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessità della questione.

Il Fatto

Con atto introduttivo, il ricorrente — militare dell’Arma dei Carabinieri — ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “disco artrosi del rachide cervicale e lombo-sacrale con spinalgia diffusa e limitazione ai gradi estremi della funzionalità articolare a livello del fulcro cervico-dorsale e dorso-lombare”, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata. La vicenda processuale è segnata da un precedente passaggio: con sentenza n. 479/2023 la I Sezione Centrale di Appello aveva annullato la sentenza n. 46/2021 di questa Corte, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, rimettendo il giudizio innanzi al Giudice di prime cure.

Il ricorrente ha dichiarato di voler proseguire il giudizio ai fini anzidetti. Si è costituito il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, chiedendo il rigetto sulla base del parere negativo reso dal CVCS in fase amministrativa. Il MEF, mero destinatario della notifica, non si è costituito e non è parte della presente fase.

La Motivazione della Corte

Nella ricostruzione del giudice, la domanda è fondata e va accolta. Il percorso argomentativo muove dalla relazione tecnica espletata dal precedente giudice di primo grado e versata in atti, dalla quale risulta che il ricorrente è affetto dalla patologia descritta e che tale patologia va riconosciuta dipendente da causa di servizio.

L’accertamento tecnico già acquisito assume dunque valore dirimente nella fase di rinvio: esso non richiede nuovo approfondimento istruttorio e consente al giudice di definire il merito della domanda pensionistica. La Corte ascrive la patologia alla 8° categoria della tabella A, sin dalla data della domanda in via amministrativa, fissata al 4/12/2009.

Il riconoscimento della categoria tabellare produce l’attribuzione della pensione privilegiata di VIII cat. Tab. A con decorrenza dalla domanda stessa. Sul piano accessorio, il giudice liquida rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, precisando che gli interessi legali possono essere integrati ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi.

A sostegno di tale statuizione il giudice richiama il precedente delle Sezioni Riunite n. 10 del 2002 e le successive conferme sez. III n. 252/2003 e n. 502/2003, nonché sez. I n. 37/2004. Quanto alle spese, la complessità della questione giustifica la compensazione. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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