Suicidio del dipendente e concausa di servizio nella pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 71 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, l’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 richiede che le infermità siano dipendenti da fatti di servizio quali causa o concausa efficiente e determinante. Ai fini della pensione privilegiata di reversibilità ex art. 92 del d.P.R. n. 1092/1973, la morte del dipendente per suicidio è ascrivibile a concausa di servizio quando la patologia depressiva che ha condotto all’evento letale trovi la propria genesi, o il proprio fattore di aggravamento, nell’attività lavorativa e nelle condizioni in cui è stata espletata. Il nesso eziologico va accertato con valutazione medico-legale che, pur in termini sintetici, sia logicamente e scientificamente motivata e trovi riscontro nella documentazione sanitaria. Accertata la dipendenza da causa di servizio, spetta alla vedova il trattamento di privilegio, con diritto agli arretrati non prescritti.

Il Fatto

La ricorrente, vedova di un Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria deceduto per suicidio il 24 giugno 2007 mentre era in servizio, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia ha respinto la domanda di pensione privilegiata ordinaria, unitamente al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e al provvedimento dell’INPS.

Secondo la prospettazione della ricorrente, il coniuge, a causa della rigida disciplina militare, dello stress legato alla vita in istituto, dei numerosi procedimenti disciplinari e dei procedimenti penali scaturenti da rapporti conflittuali con i colleghi, avrebbe manifestato disfunzioni dell’equilibrio psicofisico sfociate nel tentativo di suicidio del 22 giugno 2007 e poi nel suicidio. L’INPS ha eccepito l’insindacabilità del parere negativo del Comitato e, in subordine, la prescrizione dei ratei.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricondotto la controversia all’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia depressione maggiore e dell’evento suicidario che ne è conseguito. Ha richiamato l’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante, e l’art. 92 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione privilegiata ai congiunti quando la morte è conseguenza di infermità dipendenti da fatti di servizio.

Ai fini della decisione, con ordinanza n. 9/2024 la Corte ha disposto una consulenza medico-legale alla Commissione istituita presso la Sezione. La C.M.L., ricostruita la storia clinica del dipendente, ha rilevato una sindrome depressiva presente fin dai primi anni di servizio, evoluta nella forma più grave di depressione maggiore, maturata su una personalità fragile e in un contesto di delicate e rischiose mansioni, difficili rapporti con colleghi e superiori, nonché numerosi procedimenti disciplinari e giudiziari.

La Commissione ha quindi qualificato l’infermità “lievi tratti di immaturità ed iperemotività” come non dipendente da causa di servizio, perché correlata alla personalità genetico-costituzionale del dipendente, mentre ha ritenuto lo “stato d’ansia somatizzato con turbe depressive a carattere reattivo”, evoluto in depressione maggiore, dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante. Poiché la depressione maggiore è caratterizzata, nelle sue forme più gravi, anche da atti suicidari, la C.M.L. ha ascritto anche l’evento morte a concausa di servizio, con classificazione in Tab. A I ctg..

La Corte ha ritenuto il giudizio medico-legale, sebbene sintetico, correttamente motivato sul piano logico-scientifico e riscontrato dalla documentazione in atti, quindi attendibile ed esaustivo. Ha pertanto accertato la dipendenza da causa di servizio della morte, riconoscendo alla vedova il trattamento di privilegio e il diritto agli arretrati, con interessi e rivalutazione secondo la regola dell’assorbimento e gli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c..

La Corte ha invece accolto l’eccezione di prescrizione dell’INPS: il ricorso è stato depositato il 10 marzo 2021, il decesso è del 24 giugno 2007 e il primo atto interruttivo è l’istanza del 29 luglio 2016, ritenuta idonea a interrompere la prescrizione quinquennale. Sono pertanto dichiarati prescritti i ratei maturati e non riscossi anteriormente al 29 luglio 2011. Le spese sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione del parziale accoglimento e della complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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