Pensione privilegiata: ipoacusia da causa di servizio come concausa efficiente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 94 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, la dipendenza da causa di servizio di un’infermità può essere riconosciuta anche quando l’attività lavorativa abbia agito come concausa efficiente nell’insorgenza della patologia, pur in assenza di ascrizione a categoria tabellare. Il riconoscimento presuppone che il giudizio tecnico del consulente d’ufficio individui una correlazione medicolegale tra il servizio prestato e l’insorgenza dell’infermità, secondo criteri qualitativi, quantitativi e modali. Ove tale correlazione manchi, e le infermità risultino riconducibili a fattori estranei al servizio, la domanda va rigettata. La valutazione del CTU, se logicamente coerente, completa e analitica, è idonea a fondare la decisione del giudice contabile.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato in congedo, ha svolto servizio presso la Banda Musicale fino al 2012. Nel tempo ha presentato plurime istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione della pensione privilegiata, tutte respinte con decreti ministeriali, previo parere negativo del CVCS.
Con ricorso ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti e l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di più infermità, tra cui ipertensione arteriosa, patologia artrosica diffusa e ipoacusia neurosensoriale bilaterale, con condanna dell’Amministrazione al pagamento dei ratei maturati. Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’irricevibilità ex art. 153, lett. b) c.g.c., l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Disposta consulenza tecnica d’ufficio con ordinanza n. 217/2022, il CTU dell’Ufficio medico-legale del Ministero della Salute ha escluso la riconducibilità dell’ipertensione e della patologia artrosica all’attività lavorativa, per difetto di correlazione qualitativa, quantitativa e modale. Ha invece ritenuto l’ipoacusia bilaterale probabilmente favorita nell’insorgenza dall’attività svolta quale componente della banda musicale, pur senza ascrizione a categoria tabellare.
Il giudice contabile aderisce integralmente alle conclusioni del CTU, qualificandole come ampiamente motivate, logicamente coerenti e puntualmente analitiche. Sottolinea che il contraddittorio tecnico è stato rispettato, essendo pervenute le osservazioni del CTP, e che il ricorrente è stato sottoposto a visita diretta con ulteriori accertamenti.
Quanto all’ipoacusia neurosensoriale, la Corte valorizza il giudizio di probabile incidenza dell’attività lavorativa sull’insorgenza della patologia. Ne deriva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio come concausa efficiente, senza ascrizione a tabella, atteso il quadro clinico e strumentale emerso dalla visita di riferimento.
Le restanti domande sono rigettate, non emergendo dagli atti alcuna correlazione tra il servizio prestato e le altre infermità. Le spese sono compensate per la complessità della questione medica; nulla per le spese del giudizio stante la gratuità.
Nota della Redazione
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