PNRR, ritardi e criticità nella gestione del progetto del polo dell’infanzia (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 270 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo sulla gestione dei progetti finanziati a valere sul PNRR, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021, la Sezione regionale di controllo accerta i profili di criticità emergenti dall’attività istruttoria e dagli accessi diretti al sistema informativo ReGiS. Il rispetto formale del cronoprogramma non esclude il rilievo di criticità gestionali quando il soggetto attuatore abbia subito una sospensione dei lavori di lunga durata e abbia registrato un avanzamento economico-finanziario nullo fino alla richiesta istruttoria. L’accelerazione dei pagamenti successiva alla notifica dell’istruttoria non elide l’obbligo di una puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali e di un adeguato sistema di controlli interni, funzionale alla sana gestione finanziaria delle risorse euro-unitarie.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato d’ufficio un procedimento di controllo sulla gestione del progetto identificato dal CUP n. C75E22000150006, afferente alla misura M4C1I1.1 e alla delocalizzazione di una scuola dell’infanzia con realizzazione di un polo per l’infanzia. Soggetto attuatore e destinatario dei finanziamenti, per un valore complessivo di euro 3.392.630,63, è il Comune, nell’ambito delle risorse a valere anche sul RRF.
Dall’accesso diretto al sistema ReGiS emergeva un avanzamento economico-finanziario pari allo 0,00 per cento e pagamenti approvati nulli su euro 588.420,00. La Sezione ha quindi invitato l’Ente a fornire una relazione sullo stato di avanzamento, acquisita solo il 14 novembre 2025 dopo sollecito, e riferita in un primo momento a un diverso progetto oggetto di distinta istruttoria.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene al monitoraggio e alla verifica degli interventi finanziati con risorse del PNRR, disciplinati dall’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021, con particolare riguardo agli obblighi di sana gestione finanziaria gravanti sul soggetto attuatore.
La Sezione ricostruisce il quadro euro-unitario e nazionale, soffermandosi sul vincolo di destinazione delle risorse e sulla responsabilità del soggetto attuatore per la relativa attuazione. Richiama l’art. 8 del d.l. n. 77 del 2021, che impone di rimuovere o correggere le irregolarità suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano, e l’art. 12 del medesimo decreto, in tema di poteri sostitutivi in caso di rischio per il conseguimento degli obiettivi.
Nel merito, la Corte rileva che, dopo la consegna dei lavori del 30 novembre 2023, l’Amministrazione comunale è stata invitata dalla competente Soprintendenza a individuare un sito alternativo, poiché sul lotto proposto sarebbe stato necessario uno scavo archeologico preventivo. Solo il 3 gennaio 2025 è stato redatto il nuovo verbale di consegna, con 427 giorni consecutivi di ritardo rispetto al cronoprogramma. La consegna in via d’urgenza è stata giustificata con eventi oggettivamente imprevedibili, la cui mancata esecuzione immediata avrebbe determinato la perdita del finanziamento europeo.
La Sezione osserva che dagli atti non emergono con dovuta evidenza le motivazioni a supporto del parere della Soprintendenza che ha richiesto la variazione dell’area di sedime. Sul piano finanziario, alla data del 16 novembre 2025, a fronte di trasferimenti pari a euro 1.371.416,37, i pagamenti rendicontabili ammontano a euro 1.349.526,08 e i costi realizzati a euro 1.327.037,19, pari al 39,10 per cento del totale dei finanziamenti.
Di particolare rilievo è il rilievo sull’accelerazione dei pagamenti registrata solo dopo la notifica della richiesta istruttoria: da euro 0,00 al 2 luglio 2025, a euro 619.935,00 al 17 luglio 2025, fino a euro 1.349.526,08 al 16 novembre 2025. La Corte accerta la presenza dei profili di criticità descritti, dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale e una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026, raccomandando ogni misura utile per la realizzazione dell’opera nel rispetto dei termini del PNRR.
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Nota della Redazione
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