Società veicolo ed acquisto di azioni previsti dalla legge: esclusione dal controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 68 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operazione di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione che avvenga in conformità a espresse previsioni legislative non è soggetta all’obbligo di motivazione analitica, né al controllo preventivo della Corte dei conti previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP. Il regime derogatorio opera solo in presenza di un intervento diretto del legislatore che delinei o autorizzi espressamente una specifica operazione societaria, indicandone oggetto, soggetti e modalità. Ne consegue che la deliberazione comunale che aderisce a una società veicolo e acquisisce una partecipazione azionaria, in esecuzione di un quadro normativo statale e regionale di dettaglio, esula dall’ambito del controllo contabile, ferma restando la verifica della sostenibilità economico-finanziaria in sede di ricognizione periodica ex art. 20 TUSP.
Il Fatto
Il Comune di Serracapriola (FG) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia la deliberazione consiliare n. 1 del 19 febbraio 2026, con cui ha preso atto dell’affidamento del servizio idrico integrato all’Acquedotto Pugliese s.p.a. in favore della società veicolo “Acqua Comune”. L’ente ha previsto il trasferimento alla società veicolo delle azioni di AQP S.p.A., ricevute a titolo gratuito dalla Regione Puglia, e l’adesione alla stessa società, acquisendo la relativa quota di capitale.
L’amministrazione comunale ha qualificato la partecipazione come essenziale, ritenendo operativa la deroga alla motivazione analitica di cui all’art. 5, comma 1, primo periodo, TUSP, in quanto l’operazione costituirebbe attuazione di specifiche previsioni legislative statali (art. 3, comma 2-ter, d.l. n. 153/2024) e regionali (l.r. Puglia n. 14/2024). Ha comunque trasmesso la documentazione, comprensiva di atto costitutivo, statuto, parere dell’organo di revisione e piano economico-finanziario.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato preliminarmente la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del controllo, sotto il triplice profilo della competenza territoriale, dell’ammissibilità oggettiva e dell’eventuale operatività della deroga. Ha confermato la propria competenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP, trattandosi di atto di un ente locale, e ha ritenuto l’operazione riconducibile all’ambito oggettivo del controllo, in quanto comprensiva dell’acquisto di partecipazioni e della costituzione di una società.
Quanto alla deroga, la Corte ha richiamato la deliberazione n. 43/QMIG/2024 delle Sezioni riunite, la quale esclude il regime derogatorio per gli interventi legislativi che si limitino ad attribuire alla pubblica amministrazione la mera facoltà di costituire società in determinati settori. Il requisito è invece integrato quando sussiste un intervento diretto del legislatore che delinei una specifica operazione societaria, restringendo gli spazi di azione dell’ente alla sola attuazione della volontà normativa.
Nel caso di specie, la Sezione ha accertato che l’operazione costituisce attuazione di un quadro normativo di dettaglio: l’art. 3, comma 2-ter, d.l. n. 153/2024 ha autorizzato il trasferimento delle azioni ai comuni subordinandolo all’esercizio del controllo analogo congiunto; la l.r. Puglia n. 14/2024, come modificata dall’art. 241 della l.r. n. 42/2024, ha trasformato la facoltà di costituzione in un obbligo normativo per i comuni pugliesi, prevedendo anche incentivi finanziari. Le deliberazioni dell’Autorità Idrica Pugliese hanno poi definito la forma di gestione in house providing e disposto l’affidamento ventennale del servizio.
La Corte ne ha concluso che l’acquisizione della partecipazione in AQP S.p.A. e l’adesione alla società veicolo integrano attuazione di specifiche disposizioni legislative, con conseguente non luogo a provvedere sul controllo. Ha nondimeno precisato che la deroga non esonera l’ente da ogni forma di controllo, potendo l’operazione formare oggetto di valutazione nella ricognizione periodica ex art. 20 TUSP, nei controlli di legalità finanziaria e nel giudizio di parificazione. Ha infine invitato il Comune al monitoraggio dell’operazione e alla verifica della permanenza delle condizioni di sostenibilità, con un presidio specifico sui risultati economico-finanziari della società veicolo.
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Nota della Redazione
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