Responsabilità erariale e potere riduttivo nel dimensionamento degli organici scolastici (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 6 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione degli organici del personale educativo e ATA dei convitti annessi agli istituti professionali, la comunicazione all’Ufficio scolastico regionale dei dati relativi agli iscritti ricade sotto la responsabilità esclusiva del dirigente scolastico, quale soggetto istituzionalmente preposto all’esattezza e all’aggiornamento delle informazioni comunicate all’Anagrafe Nazionale degli Studenti. La comunicazione di dati non veritieri, valorizzando circostanze del tutto ininfluenti sul piano normativo e senza alcuna verifica sui dati effettivi, integra colpa grave. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 21 d.l. n. 76/2020, la responsabilità per i fatti successivi è configurabile solo a titolo di dolo, non essendo sufficiente la colpa grave. Accertato il danno, la Corte può esercitare il potere riduttivo, commisurandolo al vantaggio conseguito dall’amministrazione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio quattro soggetti — due dirigenti scolastici e due direttori dei servizi generali amministrativi che si sono succeduti presso un istituto professionale alberghiero — per danni erariali complessivamente quantificati in oltre 2.151.000 euro. Le contestazioni riguardavano cinque distinte fattispecie: la falsa dichiarazione del numero di convitti, con indebita attribuzione del doppio compenso al D.S.G.A.; la falsa comunicazione degli iscritti come convittori e semiconvittori, con sovradimensionamento dell’organico; irregolarità nella gestione economica delle forniture di derrate alimentari; l’omesso recupero delle ore di insegnamento decurtate; l’indebito percepimento di un rimborso spese per un corso di formazione.
I convenuti hanno contestato l’addebito a titolo di dolo, rivendicando la buona fede, le difficoltà del periodo pandemico e la conflittualità interna all’istituto. La questione centrale sottoposta al giudice contabile riguardava l’individuazione del soggetto responsabile delle comunicazioni all’Ufficio scolastico regionale e il regime dell’elemento soggettivo applicabile ai fatti contestati.
La Motivazione della Corte
Sul falso numero di convitti, il Collegio ha escluso la sussistenza del dolo e della colpa grave. La nota dell’ARAN del 15 luglio 2014 aveva affermato che il compenso andava moltiplicato per il numero dei convitti e degli educandati funzionanti. I convenuti, dirigenti di prima nomina e D.S.G.A. subentrati dopo il consolidarsi della prassi, non avevano motivo di dubitare di quella interpretazione, proveniente dall’organo competente a interpretare i contratti collettivi. La Corte ha osservato che, essendo la condotta contestata successiva al 17 luglio 2020, l’art. 21 d.l. n. 76/2020 avrebbe comunque richiesto il dolo, nella specie indimostrato.
Quanto alla falsa comunicazione degli iscritti, il Collegio ha affermato un principio netto di imputazione: la responsabilità delle comunicazioni all’Anagrafe ricade istituzionalmente sul dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 2, comma 5, d.m. n. 692/2017 e dell’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 81/2009. Il personale amministrativo viene in rilievo solo se dimostra di aver dolosamente o con colpa grave fornito dati inattendibili al dirigente. Nel caso concreto, la Corte ha escluso la responsabilità dei D.S.G.A., non ravvisandosi alcuna approssimazione istruttoria a loro ascrivibile.
La Corte ha invece riscontrato la colpa grave dei dirigenti che si sono succeduti, per aver comunicato un numero di semiconvittori e di convittori superiore a quello effettivo, senza alcuna verifica, e per aver indicato come iscritti studenti già diplomati. Non ha però accolto integralmente il criterio ricostruttivo della Guardia di Finanza, basato sui pagamenti delle rette e sulle rinunce: tali dati non provano di per sé la mancata iscrizione, potendo la rinuncia sopraggiungere dopo la definizione dell’organico. Ha inoltre dato prevalenza al numero di 207 convittori indicato dall’Ufficio scolastico regionale rispetto ai 220 comunicati, non essendo stato prodotto alcun criterio di calcolo alternativo.
La storicità dei fatti ha inciso sul regime dell’elemento soggettivo: la Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui l’art. 21 d.l. n. 76/2020 ha carattere sostanziale e non retroagisce, con la conseguenza che la responsabilità è stata affermata solo per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, anteriori alla novella. Il danno quantificato in 66.984,42 euro per ciascun anno è stato ridotto, in esercizio del potere riduttivo, a 15.000 euro per anno, tenendo conto del vantaggio conseguito dall’amministrazione e dell’assenza di precedenti di responsabilità.
Sulle forniture di derrate alimentari, pur rilevando la non conformità delle determinazioni a contrarre ai principi di rotazione, il Collegio ha escluso la prova del danno: la quantificazione equitativa nella misura del dieci per cento degli acquisti non è stata suffragata da comparazioni concrete con i costi di gare analoghe. Quanto alle ore di insegnamento, la violazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 275/1999 è stata ritenuta sussistente, ma la prassi ultradecennale non obiettata dagli organi di controllo ha indotto a qualificare la condotta come colpa lieve. Il rimborso spese è stato infine ritenuto estraneo al dolo, non avendo il dirigente presentato alcuna domanda.
Nota della Redazione
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