Pensione privilegiata e prova del nesso causale nelle patologie multifattoriali (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 78 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente che invoca il trattamento pensionistico di privilegio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ove la patologia presenti un’eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può fondarsi su presunzioni astratte o ipotetiche, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione al rischio. La consulenza tecnica non costituisce mezzo sostitutivo dell’onere della prova, ma solo strumento istruttorio volto a integrare l’attività del giudice mediante cognizioni tecniche su fatti già acquisiti. Tali principi operano anche nelle controversie devolute alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensione privilegiata.
Il Fatto
Il ricorrente, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in quiescenza, ha domandato il conferimento del trattamento pensionistico di privilegio per le infermità riconosciutegli dipendenti da causa di servizio in costanza di rapporto d’impiego. La riconoscenza era stata espressa, per alcune patologie, con decreto ministeriale previo parere favorevole del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio; per altra, con verbale della Commissione Medica Ospedaliera.
Il procedimento amministrativo non risulta concluso nonostante il decorso dei termini di legge. Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio l’INPS e il Ministero dell’Interno; l’INPS si è costituito chiedendo il rigetto. Il giudice ha disposto consulenza medico-legale e la causa è stata discussa all’udienza del 14.05.2025.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico dichiara contumace il Ministero dell’Interno, regolarmente citato e non costituito. Passando al merito, ricorda che il dipendente che assume la dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve dimostrare la riconducibilità dell’affezione alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni. Se la patologia è multifattoriale, il nesso causale richiede prova ancorata a situazioni di fatto specifiche.
La sentenza richiama il consolidato indirizzo di legittimità in tema di causa di servizio ed equo indennizzo: Cass. Sez. Un. n. 11353 del 17.06.2004, Cass. n. 15080 del 26.06.2009, Cass. n. 21825 del 2014 e Cass. n. 16778 del 17.07.2009. Da quest’ultima si evince che la consulenza tecnica non sostituisce l’onere probatorio, ma integra l’attività del giudice su fatti già acquisiti. Tali principi valgono anche davanti alla Corte dei conti in materia di pensione privilegiata.
Per integrare il materiale istruttorio, il giudice ha richiesto al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti in Roma un parere sull’origine di servizio delle patologie riscontrate e sull’eventuale ascrivibilità tabellare. Il C.M.L. ha concluso che, considerata la documentazione disponibile, le patologie sono da giudicare non dipendenti da causa di servizio alla data della visita di riferimento; l’unica patologia ascrivibile è inquadrabile in una tabella B, meritevole ai fini pensionistici di due annualità di ottava categoria della Tabella A, riconoscimento già concesso in sede di equo indennizzo.
Il parere è motivato, convincente e condivisibile, anche in ragione della mancata prospettazione di osservazioni critiche da parte dei contendenti. L’indennità una tantum per le due annualità risulta già liquidata e ciò preclude l’accoglimento della domanda. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese stante la natura tecnica della controversia e i profili di incertezza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.