Cessazione della materia del contendere su contributi pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 77 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti consegue alla definizione in sede amministrativa delle questioni oggetto di controversia, quando le parti costituite ne diano atto e concordemente richiedano la declaratoria. La sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione, per essere stato soddisfatto in via amministrativa l’interesse sostanziale dedotto, determina la cessazione della materia del contendere. La compensazione integrale delle spese di giudizio consegue alla concorde richiesta delle parti e alla natura dell’esito processuale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione diretta di anzianità, ha contestato il calcolo del trattamento pensionistico operato dall’INPS. L’Istituto, secondo la prospettazione del ricorrente, non avrebbe tenuto conto di due periodi contributivi: quello relativo al servizio prestato presso un’Università in qualità di professore associato e quello relativo al servizio prestato presso l’allora M.I.U.R. come Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione.

Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia. Si è costituito l’INPS; non si è costituito il Ministero, rimasto contumace. Nel corso del giudizio, dopo alcuni rinvii, all’udienza del 14.05.2025 le parti costituite hanno dichiarato che le problematiche relative alla posizione contributiva erano state risolte e hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico delle pensioni ha rilevato la definizione in sede amministrativa delle problematiche oggetto di controversia. Il thema decidendum originario — il corretto computo dei periodi contributivi ai fini pensionistici — è stato integralmente assorbito dall’intervento dell’Istituto in via amministrativa.

La Corte ha dato atto della concorde richiesta delle parti costituite. Ricorrente e INPS hanno concordemente domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Tale concorde richiesta riflette la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione: l’interesse sostanziale dedotto in giudizio risulta soddisfatto.

Il percorso argomentativo del giudice contabile è lineare. La definizione amministrativa delle questioni oggetto di controversia e la concorde richiesta delle parti costituiscono i presupposti della cessazione della materia del contendere. Il giudice ha applicato l’art. 167, comma 1, del Codice di Giustizia Contabile, che gli ha consentito di trattenere la causa in decisione.

La decisione non si pronuncia nel merito del calcolo pensionistico, che rimane estraneo all’oggetto della pronuncia. La Corte ha limitato il proprio esame agli effetti processuali della definizione amministrativa intervenuta. La declaratoria assorbe ogni ulteriore profilo, ivi compresa la posizione del Ministero rimasto contumace.

Quanto alle spese, il giudice ha disposto la compensazione integrale, in adesione alla concorde richiesta delle parti costituite. L’esito processuale — cessazione per sopravvenuta definizione amministrativa — giustifica la reciproca soccombenza virtuale e la compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *