Controllo sui bilanci delle ASL: ritardi, lavoro flessibile e gettonisti (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 1 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo di legalità e regolarità sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 3, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012, accertano le irregolarità amministrativo-contabili suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari dell’ente, anche in prospettiva. La tardiva approvazione del bilancio di esercizio costituisce grave irregolarità, poiché compromette la funzione informativa del documento contabile e l’attività di programmazione e gestione del sistema sanitario. Il ricorso massiccio a medici gettonisti e l’affidamento a cooperative possono configurare elusione della normativa sul contenimento del costo del personale. La Sezione, accertate le criticità, invita l’azienda e la Regione ad adottare le misure correttive di rispettiva competenza.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo esamina la relazione redatta dal Collegio sindacale dell’azienda sanitaria locale sul bilancio dell’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012. L’esame fa emergere alcune criticità, per le quali viene inviata richiesta istruttoria; l’azienda fornisce chiarimenti, ma residuano potenziali irregolarità amministrativo-contabili che rendono opportuno l’esame collegiale in contraddittorio.

All’adunanza partecipano i rappresentanti dell’azienda, il Presidente del Collegio sindacale e i vertici regionali del settore salute. La Sezione esamina le osservazioni formulate e le controdeduzioni dell’ente, quindi accerta i ritardi e le criticità riportate nella parte motiva e invita l’azienda e la Regione Liguria a implementare le azioni suggerite.

La Motivazione della Corte

Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del controllo. Le verifiche delle Sezioni regionali si ascrivono alla categoria del riesame di legalità e regolarità e sono funzionali all’adozione di effettive misure correttive da parte degli enti. Esse si collocano su un piano distinto rispetto ai controlli sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l’autonomia riconosciuta a regioni ed enti locali, in forza dell’interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica.

Sul primo profilo, la Sezione rileva il ritardo nell’approvazione del bilancio di esercizio. L’ente ha addotto la trasmissione tardiva di indicazioni contabili regionali e difficoltà legate all’avvio del nuovo sistema informatico. La Sezione ribadisce che la tardiva approvazione costituisce grave irregolarità e compromette la funzione del bilancio rispetto ai controlli interni ed esterni e alla successiva programmazione.

Quanto al personale, l’incremento dei costi per il lavoro flessibile viene ricondotto alla persistenza dell’emergenza sanitaria e alla carenza strutturale di personale. La Sezione rileva che il ricorso ai medici gettonisti può configurarsi come elusione della normativa sul contenimento della spesa e che l’affidamento a cooperative sposta la selezione dei medici fuori dall’azienda, con possibili ripercussioni sulla qualità del servizio.

La Sezione richiama inoltre l’ente sull’assenza di separazione dei costi e ricavi delle funzioni non tariffate, sull’opportunità di esporre i debiti futuri da noleggio in Nota integrativa, sull’incoerenza della voce relativa all’indennità di esclusività medica e sull’assenza di accantonamenti per ferie non godute, con la necessità di integrarne la rappresentazione. Rileva il saldo negativo di mobilità extraregionale, il basso recupero dei ticket sui codici bianchi, l’aumento delle prestazioni con indice rosso e i ritardi nei progetti P.N.R.R..

All’esito, la Sezione accerta le criticità elencate nel dispositivo, invita l’azienda e la Regione ad adottare le misure di rispettiva competenza e dispone la trasmissione della deliberazione agli organi regionali e aziendali, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’azienda ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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