Amministratore di sostegno pubblico ufficiale e danno all’immagine del Ministero (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 11 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di sostegno, dal momento in cui assume le funzioni prestando giuramento, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è ausiliario del Giudice tutelare, venendo a trovarsi in un rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia. La condotta appropriativa di somme di denaro di pertinenza della persona assistita integra il reato di peculato e lede, al tempo stesso, l’interesse non patrimoniale dell’Amministrazione alla integrità della propria immagine e del proprio prestigio. Il danno all’immagine della P.A., tradizionalmente inquadrato come danno-evento e ascritto alla categoria del c.d. danno esistenziale, rileva ex se nell’ambito della clausola generale di responsabilità di cui all’art. 2043 cod. civ. ed è suscettibile di valutazione economica anche in assenza di una diminuzione patrimoniale diretta. La sua quantificazione è rimessa a valutazione equitativa, da condurre secondo i parametri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza, e può discostarsi dalla somma prospettata dalla Procura quando questa risulti sproporzionata rispetto alla concreta vicenda lesiva.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio l’amministratore di sostegno di una persona assistita, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di € 80.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese. Secondo l’atto di citazione, il convenuto si era appropriato di somme di denaro di pertinenza dell’assistita mediante numerosi prelievi dal libretto postale su cui era abilitato ad operare, per complessivi € 39.300,00, e aveva omesso il pagamento delle rette di degenza presso una residenza protetta, generando un debito di € 53.895,36. Dopo la rimozione dall’incarico, aveva inoltre prelevato ulteriori € 1.400,00 da altro libretto della stessa persona.
I fatti erano stati accertati con sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, per peculato continuato e appropriazione indebita continuata. La Procura ha fondato la domanda risarcitoria sul rapporto funzionale tra l’amministratore di sostegno e l’Amministrazione della Giustizia e sulla lesione dell’immagine e del prestigio di quest’ultima, quantificata presuntivamente nel doppio delle utilità illecite. Il convenuto non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non comparso, ai sensi dell’art. 93 del Codice di giustizia contabile. Nel merito ha ritenuto la domanda risarcitoria giuridicamente fondata, sulla base della sentenza penale irrevocabile che ha accertato l’appropriazione delle somme e l’omessa corresponsione delle rette di degenza.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione soggettiva del convenuto. L’amministratore di sostegno è designato dal Giudice tutelare per assistere persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere autonomamente alla gestione dei propri affari ed interessi, ai sensi dell’art. 404 cod. civ. Dal momento in cui assume le funzioni, prestando giuramento, egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale; per effetto dell’esercizio delle relative funzioni viene a trovarsi in rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia, quale ausiliario del Giudice tutelare.
Su questa premessa il Collegio ha affermato la lesione dell’immagine e del prestigio dell’Amministrazione. I comportamenti delittuosi, denotanti un notevole discostamento dai canoni deontologici di fedeltà, correttezza e probità, hanno avuto rilevante risonanza mediatica a livello locale, suscitando nella collettività una negativa impressione di opacità e un senso di sfiducia nell’attività dell’Amministrazione giudiziaria, volta a tutelare persone fragili.
Il Collegio ha richiamato l’inquadramento del danno all’immagine della P.A. come danno-evento, ascrivibile alla categoria del c.d. danno esistenziale, rilevante ex se nella clausola generale dell’art. 2043 cod. civ. e suscettibile di valutazione economica anche senza diminuzione patrimoniale diretta, con richiamo alle Sezioni riunite n. 10/2003/QM e alle Sezioni Unite civili n. 8098/2007.
Quanto alla quantificazione, la Corte ha ritenuto sproporzionato l’importo di € 80.000,00 prospettato dalla Procura con il criterio presuntivo dell’art. 1, comma 62, legge n. 190/2012. Valutati i parametri oggettivi, soggettivi e sociali — gravità e reiterazione delle condotte, discostamento dai canoni deontologici, ruolo non apicale rivestito, risonanza mediatica solo locale, ammontare non eccessivo delle somme sottratte — il danno è stato determinato in via equitativa in € 40.000,00, con interessi legali dalla data di deposito e condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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