Pensione privilegiata e nesso causale: irrilevanti le condizioni di servizio ordinarie (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 38 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata del militare presuppone la sussistenza di una patologia ascrivibile a una delle categorie della Tabella A e la sua dipendenza da causa o concausa di servizio, intesa come fattore efficiente e determinante ai sensi dell’art. 64, commi 2 e 3, d.P.R. 1092/1973. L’onere di provare gli elementi costitutivi del diritto grava sul ricorrente, non operando in materia alcuna inversione dell’art. 2697 c.c.. Le condizioni di servizio ordinarie e tipiche del ruolo, prive di eccezionalità e gravosità, non integrano il nesso causale, che va escluso quando la patologia risulti ricondotta, su base medico-legale, a un’infezione da Helicobacter pylori e non a fattori esogeni legati all’attività. Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non è vincolante per il giudice, che può discostarsene sulla base degli accertamenti tecnici disposti in corso di causa.
Il Fatto
Il ricorrente, già sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri collocato a riposo nel febbraio 2016, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata per una patologia bulbare, invocandone la dipendenza da causa o concausa di servizio e l’ascrivibilità alla VIII categoria della Tabella A. A sostegno ha allegato i lunghi periodi di servizio esterno, i turni di pattuglia, le traduzioni e piantonamenti, l’esposizione a condizioni climatiche variabili e i disagi alimentari, oltre a due episodi di aggressione subiti nel 2005.
La domanda amministrativa era stata rigettata dall’INPS sulla base del parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. L’Istituto, costituitosi, ha eccepito l’insussistenza del nesso causale, evidenziando il carattere vincolante di quel parere. Il giudizio è quindi approdato alla decisione della Sezione, dopo una lunga istruttoria tecnica.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il giudice ha escluso la necessità di dichiarare l’interruzione del processo per il decesso del primo difensore, essendo subentrati nuovi legali, e ha ritenuto irrilevante la cancellazione dall’albo di uno dei difensori, poiché l’incarico era stato conferito anche in via disgiunta all’altro, che conserva lo ius postulandi.
Nel merito, il giudice ha richiamato l’art. 67, comma 1, d.P.R. 1092/1973 e il duplice presupposto della pretesa: patologia non suscettibile di miglioramento e dipendenza da causa o concausa di servizio. Ha poi ribadito che l’onere della prova incombe sul ricorrente, senza inversioni rispetto all’art. 2697 c.c.
La Corte ha chiarito che il parere negativo del Comitato di Verifica non è vincolante, ma ha aderito alle conclusioni dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute e del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, giudicate approfondite e immuni da vizi. Tali organi hanno ricondotto la patologia, su base probabilistica, a un’infezione da Helicobacter pylori, documentata dal riscontro del 2010 e coerente con la storia clinica e il carattere recidivante.
Il giudice ha quindi escluso che le condizioni lavorative invocate costituiscano fattore di rischio, osservando che il servizio non ha presentato elementi di eccezionalità rispetto alla ordinarietà del ruolo. Le note informative attestano buone condizioni di alloggiamento e alimentazione, mentre la letteratura non riconosce ruolo patogenetico certo alle inclemenze climatiche o al prolungamento dell’attività. Le aggressioni del 2005 sono irrilevanti, essendosi la patologia già manifestata in forma recidivante.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con assorbimento delle ulteriori domande ed eccezioni, e il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore dell’INPS, liquidate in Euro 400,00 oltre oneri.
Nota della Redazione
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