Adeguatezza del sistema dei controlli interni e raccomandazioni della Sezione regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 161 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, verificano annualmente il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, articolato nelle tipologie dell’art. 147 e ss. del TUEL. L’accertamento concerne l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema, non la sua mera previsione regolamentare. Il giudizio di sostanziale adeguatezza non esclude la formulazione di raccomandazioni volte a rimuovere i margini di miglioramento riscontrati nella concreta attuazione delle metodologie di controllo. L’art. 148, comma 4, TUEL riserva la sanzione pecuniaria agli amministratori responsabili ai soli casi di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia i referti-questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli anni 2021, 2022 e 2023, in ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie. Con nota istruttoria il magistrato istruttore ha richiesto documenti e chiarimenti su diverse dichiarazioni rese nei referti, relativamente a ciascuna tipologia di controllo.
L’ente ha dato riscontro trasmettendo i report prodotti, le delibere di ufficializzazione e informazioni a rettifica di talune dichiarazioni. La Sezione ha quindi esaminato l’attività reportistica, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sugli equilibri finanziari, il controllo sugli organismi partecipati, il controllo sulla qualità dei servizi e l’appendice PNRR.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 148 TUEL, che affida alle Sezioni regionali la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio, e richiama le finalità del controllo indicate dalla Sezione delle Autonomie. Il comma 4 riserva le sanzioni pecuniarie ai casi di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie.
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile la Sezione rileva che i report quadrimestrali omettono il totale delle determine e degli altri atti, non consentendo di verificare per ciascun quadrimestre la congruità dei campioni rispetto alle percentuali regolamentari. L’art. 147 bis del TUEL impone una selezione casuale con motivate tecniche di campionamento: la Sezione raccomanda tecniche probabilistico-statistiche e l’integrazione degli esiti delle verifiche pregresse. Le percentuali risultano rispettate solo su base annuale.
Sul controllo di gestione emerge che i report non sono tempestivi e non influenzano l’attività in corso determinando la riprogrammazione degli obiettivi; i report sono rilasciati nell’anno successivo. L’ente ha annunciato la modifica regolamentare che conferisce la sovrintendenza al Segretario Generale. Sul controllo strategico la Sezione prende atto della congruità del sistema implementato.
Sul controllo sugli equilibri finanziari la Sezione prende atto delle misure adottate, tra cui la riapprovazione delle tariffe TARI a fronte del disequilibrio tariffario rilevato, e raccomanda costante attenzione. Sul controllo sugli organismi partecipati non si riscontra piena conformità alle clausole di governance e al rilascio della reportistica semestrale; manca il riscontro sul monitoraggio dei contratti di servizio. Sul controllo sulla qualità dei servizi si rileva un progressivo miglioramento, ma mancano confronti sistematici con altre amministrazioni.
In esito all’istruttoria la Sezione accerta la sostanziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e rivolge all’ente specifiche raccomandazioni, riservandosi ulteriori verifiche sugli esercizi successivi.
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Nota della Redazione
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