Nessuna pensione privilegiata vitalizia senza aggravamento accertato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 84 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata vitalizia ordinaria presuppone l’accertamento medico-legale di un’infermità ascrivibile alla Tabella A, restando irrilevante la mera aspettativa dell’interessato. In presenza di domande di aggravamento, il giudice verifica se la patologia sia stabilizzata ovvero meritevole di migliore ascrivibilità tabellare ai fini di equo indennizzo e pensione privilegiata ordinaria. La concessione di un’indennità una tantum superiore alle annualità della categoria base non comporta automaticamente l’ascrizione pensionistica vitalizia. Il giudice, nel valutare la CTU, può disattendere le osservazioni formali della difesa quando l’istruttoria risulti esaustiva e rispettosa del contraddittorio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio fino al congedo per fine ferma, aveva riportato nel 1985, a seguito di un incidente stradale durante il servizio, una frattura amielica di D12 con deformità a cuneo. L’Amministrazione della Difesa gli aveva riconosciuto, con decreti del 1991 e del 1995, un’indennità una tantum pari rispettivamente a due e a tre annualità di pensione privilegiata di ottava categoria della Tabella A, in relazione alla patologia e al suo aggravamento.
Con un terzo decreto del 1999 l’Amministrazione aveva respinto l’ulteriore istanza di aggravamento, conformandosi al parere del Comitato di Verifica, che aveva giudicato l’infermità stabilizzata. Il ricorrente ha agito per il riconoscimento della pensione privilegiata vitalizia di settima o sesta categoria dalla data del congedo o dalle successive istanze di aggravamento, chiedendo in via subordinata una consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
La questione verte sulla sussistenza dei presupposti sanitari per l’ascrizione della patologia alla Tabella A e sulla conseguente concessione della pensione privilegiata vitalizia. La Corte ha disposto due successivi accertamenti tecnici: il primo affidato a un medico legale dell’albo dei periti del Tribunale, il secondo alla Sezione speciale del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti, dopo che la prima relazione era risultata non sufficientemente esplicativa.
Entrambi i consulenti, investiti del medesimo quesito, hanno dato risposta sostanzialmente conforme: nessun presupposto sanitario per il riconoscimento della categoria di settima o sesta. Il Collegio medico-legale ha in particolare concluso che gli esiti della frattura erano correttamente ascritti alla Tabella B e che, alla data delle due domande di aggravamento, l’infermità doveva ritenersi stabilizzata, non meritevole di migliore ascrivibilità tabellare.
La motivazione del parere si fonda sull’assenza di coinvolgimento del midollo spinale, sulla natura amielica della lesione e sul recupero funzionale, confermato dalla prosecuzione dell’attività lavorativa con rilevante impiego fisico. La Corte ha ritenuto tale parere esaustivo, approfondito, logicamente sviluppato e chiaro, anche sui profili rimasti non spiegati nella prima CTU.
Le osservazioni della difesa, comprese quelle di natura formale e procedurale sulla composizione del collegio e sulla firma della relazione, sono state giudicate irrilevanti, essendo l’istruttoria complessivamente rispettosa del principio del contraddittorio. La Corte ha inoltre respinto la tesi secondo cui l’attribuzione di indennità una tantum eccedenti le cinque annualità comporterebbe automaticamente l’ascrizione pensionistica con conferimento della pensione privilegiata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e alle competenze del CTU.
Nota della Redazione
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