Ricalcolo pensione militare con aliquota 2,44% e cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 67 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il ricalcolo della quota retributiva della pensione militare liquidata con il sistema misto, alla stregua dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, il principio di diritto applicabile è quello espresso dalle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021: la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. La sopravvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico provvisorio da parte dell’amministrazione, che recepisca tali principi, determina la parziale cessata materia del contendere, con rigetto nel resto del ricorso. L’Istituto previdenziale estraneo al rapporto, in quanto il trattamento non è erogato né gestito dallo stesso, va estromesso per carenza di legittimazione passiva.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale ausiliario dell’Esercito, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione in godimento, liquidata con il sistema misto, invocando l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e l’attribuzione dell’aliquota di rendimento del 44%, pro rata, alla quota retributiva calcolata dall’arruolamento al 31.12.1995.

Il Ministero della Difesa ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, per essere il ricorrente ancora in posizione di ausiliaria e non ancora emesso il provvedimento definitivo di pensione. L’INPS ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Sul piano preliminare, il Giudice accoglie l’eccezione dell’INPS e dispone l’estromissione dell’Istituto dal giudizio, non essendo il trattamento in questione erogato né gestito dallo stesso.

Nel merito, la questione riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la pensione spettante al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile.

Il Giudice richiama la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite, che ha composto il conflitto interpretativo per il personale cessato con anzianità al 31.12.1995 compresa tra i 15 e i 18 anni, affermando il calcolo della quota retributiva in base all’effettivo numero di anni maturati, con coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Richiama altresì la sentenza n. 12/2021, relativa al personale con anzianità inferiore a 15 anni alla medesima data, che conferma l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Alla luce di tale giurisprudenza, il ricorso sarebbe stato meritevole di parziale accoglimento. Tuttavia, nelle more del giudizio, il Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito, con determina n. 20232336 del 05/04/2023, ha rideterminato il trattamento provvisorio recependo i principi delle Sezioni Riunite, con conseguente parziale cessata materia del contendere.

Il ricorso è rigettato nel resto. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e, parzialmente compensate, sono liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri accessori, in favore del difensore antistatario. Nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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