Responsabilità erariale esclusa per applicazione del prezzario PAT 2008 (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 1 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale indiretto derivante dalla soccombenza in un giudizio civile, la scelta dell’amministrazione di resistere in giudizio costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e non è sindacabile dal giudice contabile se non quando risulti palesemente illogica, arbitraria o contraria alla legge, ovvero configurabile come lite temeraria. La colpa grave, secondo la concezione normativa, non è ravvisabile quando la questione interpretativa sottesa alla condotta contestata presenti oggettiva complessità ed incertezza normativa, e la Procura non abbia assolto all’onere probatorio sul fondamento della regola cautelare asseritamente violata. La separatezza del giudizio contabile da quello civile impedisce di fondare la responsabilità sul mero richiamo alle motivazioni della sentenza presupposto.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio i componenti pro tempore della Giunta di un Comune, la segretaria comunale con funzioni di RUP e il direttore lavori, contestando a titolo di colpa grave un danno erariale di importo pari a complessivi euro 30.639,97. Il pregiudizio derivava dalla condanna subita dall’ente nel giudizio civile, consistente negli interessi moratori ex art. 144 del d.P.R. n. 207/2010 e nelle spese di parziale soccombenza.
Secondo l’attore, la condanna civile sarebbe stata conseguenza della grave negligenza dei convenuti per aver riconosciuto all’impresa appaltatrice il valore dei ponteggi secondo il prezzario della Provincia autonoma di Trento del 2008, anziché quello del 2005 richiamato dal capitolato speciale. Stralciata la posizione dei componenti della Giunta per rito abbreviato, il giudizio è proseguito nei confronti della segretaria comunale e del direttore lavori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari di nullità dell’atto di citazione. La notizia di danno desunta da un articolo di stampa è ritenuta specifica e concreta, poi suffragata dalla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio trasmessa alla Procura. Quanto all’individuazione del soggetto danneggiato, la vocatio in ius consente di identificarlo con certezza nel Comune successore universale. L’eccezione di prescrizione è infondata: in caso di danno indiretto il dies a quo va collocato con l’effettivo pagamento, non con la pubblicazione della sentenza civile né con la notifica dell’atto processuale prodromico.
Nel merito, la Corte esamina separatamente le due poste di danno. Sulla prima — gli interessi moratori — il Collegio applica il principio della ragione più liquida per escludere la colpa grave. La questione relativa all’applicazione del prezzario PAT 2008 risultava oggettivamente complessa: il direttore lavori aveva motivato la scelta in ragione dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, della variante sostanziale e delle indicazioni dell’UOPSAL. Né la Procura ha prodotto il capitolato speciale o il contratto, venendo meno all’onere probatorio che le incombeva.
La Corte valorizza inoltre la posizione del collaudatore in corso d’opera, che nella prima relazione aveva ammesso la contraddittorietà delle clausole negoziali e aveva avallato la scelta del direttore lavori. Il CTU nel giudizio civile — e lo stesso CTP del Comune — avevano condiviso l’utilizzo dei nuovi prezzi riferiti al listino PAT 2008.
Sulla seconda posta — le spese di lite da parziale soccombenza — la Corte rileva la carenza di nesso causale rispetto all’ingegnere, che non aveva partecipato alla deliberazione di resistenza in giudizio, adottata autonomamente dalla Giunta con il parere favorevole della segretaria. Quanto a quest’ultima, la decisione di resistere in una causa civile è condotta lecita e sindacabile solo se palesemente irrazionale; il Comune aveva ottenuto il rigetto parziale delle pretese attrici e l’Avvocatura dello Stato aveva ritenuto opportuna la costituzione. La segretaria aveva peraltro attivato la formale procedura di accordo bonario ex art. 167, c. 4, lett. b) del regolamento di attuazione della l.p. n. 26/1993, non andata a buon fine per mancato riscontro dell’impresa. La domanda attorea è pertanto respinta, con rifusione delle spese di difesa a carico del Comune.
Nota della Redazione
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