Pensione privilegiata militare e nesso concausale accertato dal giudice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 42 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti il thema decidendum non è l’annullamento del provvedimento amministrativo di diniego, ma l’accertamento del diritto al trattamento privilegiato. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, vincolante per l’Amministrazione ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, non vincola il giudice, che può pervenire a un accertamento diverso sulla base di una consulenza tecnica adeguatamente motivata. Integra concausa efficiente e determinante, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, il fattore di servizio che abbia contribuito in misura prevalente a determinare l’evento lesivo, sì che in sua assenza l’effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato. Il riconoscimento del trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, non d’ufficio, quando il rapporto di impiego sia proseguito dopo l’inidoneità al servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato dei Carabinieri in congedo, ha presentato domanda di pensione privilegiata ordinaria per l’infermità “idrarto cronico ginocchio sinistro in esiti di sinovectomia artroscopica”, insorta a seguito di un trauma riportato durante un intervento operativo. L’Amministrazione aveva dichiarato improcedibile l’istanza con decreto del 25 febbraio 2021, richiamando il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio del 4 novembre 2008, che aveva escluso la dipendenza da causa di servizio. Il ricorrente ha contestato il diniego, deducendo l’inconsistenza logica e medico-legale delle conclusioni del Comitato e la sussistenza del nesso causale tra il trauma e la patologia.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il giudice contabile ricostruisce la natura del giudizio pensionistico, che non è strutturato come rimedio impugnatorio ma come cognizione piena sul rapporto, estesa all’an e al quantum del diritto. I vizi procedimentali rilevano solo se incidono sul diritto fatto valere.

Quanto al merito, la Sezione richiama la disciplina del d.P.R. n. 1092/1973 e il riparto di competenze operato dal d.P.R. n. 461/2001: la Commissione medica ospedaliera accerta la diagnosi, mentre il CVCS esprime il giudizio definitivo sull’eziologia professionale. Il parere del Comitato è vincolante per l’Amministrazione, ma non per il giudice, il quale può disattendere le conclusioni dell’organo tecnico ove ravvisi una carenza istruttoria o un travisamento dei fatti.

Poiché la controversia presentava carattere tecnico, la Sezione ha disposto consulenza al DISSAL dell’Università di Genova, con visita diretta del ricorrente. L’organo ha verificato la sussistenza di tutti i criteri del nesso causale — cronologico, topografico, di idoneità lesiva, di continuità fenomenologica e di esclusione — concludendo per la dipendenza concausale della patologia dal fatto di servizio e per l’ascrizione all’ottava categoria della tabella A.

Il giudice ha ritenuto il parere adeguatamente motivato e immune da vizi logici, discostandosi dal diniego amministrativo. Ha quindi riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, in applicazione dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, trattandosi di liquidazione a domanda e non d’ufficio, avendo il ricorrente proseguito il rapporto d’impiego nella categoria della riserva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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