Legittimazione passiva nel giudizio pensionistico della Guardia di Finanza (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 48 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso dal dipendente della Guardia di Finanza, il Ministero della difesa è privo di legittimazione passiva, poiché il Corpo dipende dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 68/2001. La questione relativa alla legittimazione processuale della parte non è soggetta al regime delle preclusioni e può essere rilevata in ogni stato e grado, anche a fronte di una costituzione tardiva. Ne consegue l’estromissione dal giudizio del Ministero privo di legittimazione, con spese al definitivo.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze in servizio presso la Guardia di Finanza e in pensione dal 7.11.2019, ha chiesto che fosse dichiarata la dipendenza da causa di servizio di due infermità, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata.
Il giudizio è stato instaurato nei confronti dell’Inps e del Ministero della difesa. Dopo la dichiarazione di contumacia di quest’ultimo con sentenza non definitiva n. 94/2024, il Ministero si è costituito tardivamente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. All’udienza del 28 aprile 2025 le parti hanno chiesto un rinvio per il mancato deposito del parere richiesto al Collegio medico legale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero della difesa. Il quadro normativo è lineare: l’art. 1 d.lgs. n. 68/2001 stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza dipende dal Ministero dell’economia e delle finanze. Da tale dipendenza organica deriva l’individuazione del soggetto passivamente legittimato nel giudizio pensionistico.
Il giudice respinge l’idea che la costituzione tardiva del Ministero possa precludere il rilievo. Il regime delle preclusioni processuali, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e della Corte dei conti, non comprende le questioni attinenti alla legittimazione processuale della parte. Tali questioni sono rilevabili in qualsiasi momento, anche d’ufficio, perché attengono alla corretta instaurazione del contraddittorio e non a eccezioni in senso proprio soggette a decadenza.
La Corte richiama, tra i precedenti, la recente Sez. Giur. Reg. Toscana, sent. n. 87/2024, a conferma dell’orientamento. La richiesta di estromissione è pertanto accolta, con declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa.
Sul piano processuale, la pronuncia è non definitiva: resta immutata l’esigenza istruttoria del parere del Collegio medico legale, già richiesto con ordinanza n. 35/2024. Il giudizio è rinviato all’udienza del 17 settembre 2025, con termine per note fino a quindici giorni prima, mentre le spese sono riservate al definitivo.
Nota della Redazione
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