Giudizio di conto: irregolarità accertata e addebito all’agente della riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 99 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’agente della riscossione è tenuto a fornire la prova documentale di ogni riscossione e di ogni discarico operato, non essendo sufficiente la mera allegazione di elenchi di versamenti privi di riscontro. La mancata dimostrazione della integrale contabilizzazione di un incasso giustifica la dichiarazione di irregolarità del conto giudiziale e l’addebito del relativo ammanco, quantificato nella differenza tra la somma dichiarata e quella effettivamente versata. Le criticità risolte dall’agente contabile mediante produzione documentale in sede di costituzione non possono più formare oggetto di addebito, sicché il danno si riduce alle sole posizioni rimaste non giustificate. All’accertamento dell’ammanco consegue la condanna al pagamento in favore dell’ente locale, oltre interessi legali fino al soddisfo, e la condanna alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
Il Fatto
Il concessionario della riscossione dei tributi di un Comune calabrese per l’esercizio 2017 ha depositato il conto giudiziale, vistato per regolarità dal responsabile del servizio finanziario dell’ente locale. A seguito di istruttoria, il Magistrato designato ha rilevato in una prima relazione di irregolarità un potenziale ammanco di euro 2.622,13, derivante da riscossioni dichiarate ma non documentate, da discarichi non giustificati e da annullamenti privi di riscontro.
L’agente contabile si è costituito personalmente, depositando ulteriore documentazione a sostegno della regolarità della gestione. Il Collegio ha disposto la restituzione degli atti al Magistrato designato per la prosecuzione dell’attività istruttoria, fissando nuova udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la verifica della regolarità del conto giudiziale e la individuazione dell’eventuale ammanco da porre a carico dell’agente contabile della riscossione. Il Collegio aderisce alle conclusioni della relazione integrativa, ritenendo risolte mediante la documentazione prodotta tutte le criticità inizialmente rilevate.
La Corte accerta che, quanto alle riscossioni originariamente non documentate, l’agente ha giustificato le posizioni di alcuni contribuenti, mentre per una sola posizione non ha fornito alcun chiarimento né documentazione integrativa. A fronte di un versamento dichiarato di euro 340,18 risulta versato solo l’importo di euro 300,00, con conseguente differenza non giustificata.
Quanto ai discarichi non giustificati, l’agente ha depositato tutti i provvedimenti di discarico mancanti; quanto agli annullamenti non giustificati, ha versato le ricevute dei versamenti eseguiti dai contribuenti direttamente all’ente locale per la tassa smaltimento rifiuti e i bollettini di versamento per il canone acqua. Il Magistrato designato ha altresì dato atto della correttezza dell’operazione di compensazione effettuata tra i crediti vantati dall’agente e il debito verso l’ente locale, giusta determina del responsabile del servizio finanziario.
Ne deriva che solo per la posizione rimasta priva di prova l’agente non ha dimostrato la integrale contabilizzazione della riscossione, sicché il Collegio dichiara irregolare il conto giudiziale con addebito dell’importo di euro 40,18, oltre interessi legali fino al soddisfo. Ai sensi dell’art. 31, primo e quinto comma, c.g.c., le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota segretariale.
Nota della Redazione
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