Nessuna pensione privilegiata per patologie riconducibili al rischio ordinario del servizio militare (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 302 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio richiede che l’attività lavorativa sia causa o, quanto meno, concausa efficiente e determinante dell’infermità, dovendosi escludere ogni presunzione fondata sull’ordinaria onerosità delle mansioni. Lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto, in assenza di specifici e documentati episodi occorsi in servizio, non integra il nesso eziologico richiesto dall’art. 64 del r.d. n. 1214/1934. La domanda di CTU non può supplire alle carenze probatorie delle parti, essendo il suo oggetto la valutazione tecnica di dati già acquisiti e non l’esplorazione di circostanze non provate.
Il Fatto
Il ricorrente, già Ufficiale dell’Esercito collocato in ausiliaria, agisce per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di più patologie e per il riconoscimento della pensione privilegiata in misura non inferiore alla sesta categoria. Dopo il congedo aveva presentato domanda amministrativa, respinta con diversi decreti del Ministero della Difesa che avevano negato il nesso causale per l’infermità gastroduodenale e per altre patologie.
Il ricorrente impugna i provvedimenti di rigetto contestando le valutazioni del CVCS, dedotte come generiche e stereotipate, e fondando la dipendenza su condizioni di servizio ritenute concausali. L’Amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità per violazione dell’art. 2909 cod. civ. e, nel merito, la natura vincolata dei decreti e la natura di rischio ordinario dei fattori allegati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’eccezione di inammissibilità relativa all’infermità cervico-artrosi, già oggetto di un D.P.R. del 20.03.2001 adottato in conformità al parere del Consiglio di Stato. L’eccezione non è fondata: quel decreto riguardava la domanda di equo indennizzo e non la dipendenza ai fini del trattamento di privilegio. Inoltre, l’idoneità del decreto presidenziale a formare giudicato è riconosciuta solo dal 16 settembre 2010, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010, che ha completato la giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario. La domanda sul punto è pertanto ammissibile.
Nel merito il giudice ricorda che il giudizio pensionistico, pur strutturato come rimedio impugnatorio, ha ad oggetto l’accertamento del diritto a pensione e non la legittimità dell’atto, senza poter disapplicare provvedimenti amministrativi. Quanto alla nozione di causa di servizio, il fattore determinante è quel fatto che da solo condiziona l’evento come antecedente essenziale, senza il quale l’effetto sarebbe stato diverso o mancato del tutto.
La Corte rileva che il ricorrente si è limitato alla pars destruens, rassegnando le attività svolte e le benemerenze, senza indicare specifiche condizioni o eventi idonei a costituire causa o concausa efficiente. La ricostruzione proposta amplierebbe a dismisura la rilevanza causale dei fatti di servizio, ricond attendovi ogni patologia.
L’attività svolta è risultata prevalentemente d’ufficio e non risulta provato in giudizio alcun carattere eccezionale o straordinario dei fattori allegati rispetto al normale servizio militare. Questi acquistano rilievo solo se assumono carattere straordinario, non quando costituiscono elementi connaturati alla vita militare.
La Corte respinge quindi la richiesta di CTU, non potendo le parti sottrarsi all’onere probatorio dell’art. 2697 cod. civ. rimettendo l’accertamento dei propri diritti al consulente. Analogamente respinge la diversa ascrivibilità tabellare dell’ipoacusia, solo invocata e non argomentata, e la prova per testi, generica e non articolata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite liquidate in euro 500,00 a favore del Ministero della Difesa.
Nota della Redazione
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