Incarichi dirigenziali aggiuntivi ammessi con obbligo di criteri per il compenso (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 257 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico dirigenziale aggiuntivo in regime di temporanea attribuzione, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, che ha innovato l’art. 10, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 139 del 2000, è ammesso al visto di legittimità quando l’Amministrazione, pur in presenza di un trattamento economico non determinabile ex ante, abbia fornito adeguate indicazioni sui criteri di computo della retribuzione, anche mediante un dato numerico percentuale minimo parametrato all’accordo decentrato di riferimento. La Sezione raccomanda che la motivazione dei successivi provvedimenti di conferimento rechi precisa ed espressa indicazione dei pertinenti riferimenti normativi e di contrattazione concernenti la definizione, ancorché parametrica, del compenso spettante.
Il Fatto
È stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità il decreto con cui il Prefetto ha conferito a un funzionario della carriera prefettizia, già titolare di un posto di funzione, l’ulteriore incarico di Dirigente di altra Area in regime di temporanea attribuzione. L’incarico è stato disposto per la durata di un anno.
Dall’esame della documentazione sono emersi dubbi in ordine al trattamento economico dell’incarico aggiuntivo, in particolare sulla sua determinabilità. La questione è stata quindi deferita al Collegio in adunanza pubblica. In vista di tale adunanza l’Amministrazione ha trasmesso una memoria integrativa con cui ha fornito i criteri estimativi del compenso; chiarimenti ulteriori sono stati resi dai rappresentanti dell’Amministrazione nel corso dell’adunanza medesima.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo dell’istituto della temporanea attribuzione, introdotto dalla legge n. 208 del 2024, che ha modificato l’art. 10 del d.lgs. n. 139 del 2000. La nuova disciplina consente ai funzionari della carriera prefettizia di ricevere, in caso di posto vacante, la temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile. Il Collegio richiama le proprie precedenti deliberazioni, che hanno evidenziato la ratio di garanzia della continuità delle funzioni pubbliche delle Prefetture, i limiti di durata e il carattere di unicità dell’incarico affidabile.
Il nodo centrale riguarda la regolamentazione economica delle reggenze. Già prima della riforma la Corte dei conti aveva segnalato gli “elementi di grande singolarità e di forte asimmetria” rispetto ad altri settori della dirigenza pubblica, rilevando l’inesistenza, per la carriera prefettizia, di un preciso indicatore su cui parametrare il trattamento della reggenza. Il dirigente, secondo tali pronunce, non è posto in condizione di predeterminare, nemmeno in termini percentuali, il contenuto finanziario della propria attività aggiuntiva.
Il Collegio osserva che la riforma non ha inciso su tale aspetto. L’art. 23, comma 12, del d.P.R. n. 66 del 2018, come riformato dal d.P.R. n. 70 del 2022, rinvia a un accordo decentrato da stipularsi a livello centrale. Ne deriva un meccanismo di liquidazione successivo e retroattivo, che quantifica ex post gli oneri correlati a prestazioni già svolte. Su questa base la Sezione, nel primo semestre dell’anno, aveva negato il visto ad analoghi provvedimenti, a fronte di controdeduzioni istruttorie generiche.
Nel caso di specie, il decreto non reca adeguato riferimento agli aspetti retributivi, che costituiscono elemento essenziale del rapporto d’ufficio e devono essere esplicitati già in sede di conferimento. La Sezione riconosce tuttavia che nelle fasi finali del contraddittorio l’Amministrazione ha reso adeguate indicazioni sui criteri di computo, fornendo un dato numerico percentuale minimo corrispondente a quello individuato dall’accordo decentrato firmato nel 2023, al quale presume che sarà parametrata la remunerazione. Apprezzabili sono apparse anche le rassicurazioni sull’esclusione del rischio di incapienza del fondo.
Preso atto dei puntuali chiarimenti, pur negando che la retribuzione risulti effettivamente quantificabile all’atto del conferimento, il Collegio ammette il decreto al visto, analogamente a quanto già disposto con una precedente deliberazione. Reputa nondimeno indispensabile che la motivazione dei provvedimenti successivi rechi precisa ed espressa indicazione dei riferimenti normativi e di contrattazione concernenti la definizione, ancorché parametrica, del compenso spettante. Restano irrisolti i temi generali relativi all’adeguatezza della retribuzione aggiuntiva e alla tutela dei diritti economici, rispetto ai quali il rischio di un contenzioso giuslavoristico non può dirsi escluso.
Nota della Redazione
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