Revocazione per errore di fatto e riesame del merito: inammissibile (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 74 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione è mezzo di impugnazione a critica vincolata e si articola nelle due fasi del iudicium rescindens e del iudicium rescissorium. L’errore di fatto di cui all’art. 202, comma 1, lett. f), cod. giust. cont. ricorre solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti, o sull’inesistenza di un fatto positivamente accertato. Esso presuppone una svista materiale immediatamente rilevabile, che non coinvolga l’attività valutativa del giudice, e richiede che il fatto non abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. L’inammissibilità del ricorso discende dalla mancata integrazione di tale fattispecie: chi ripropone in revocazione motivi già vagliati deduce, in realtà, un error in iudicando, non un errore percettivo, e non può trasformare il rimedio straordinario in un ulteriore grado di appello.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza, aveva chiesto in prime cure il riconoscimento della pensione privilegiata per infermità ritenute dipendenti da causa di servizio. La domanda era stata respinta dalla Sezione territoriale, che aveva fatto proprie le conclusioni delle consulenze medico-legali demandate al Collegio medico legale del Ministero della difesa e all’Ufficio medico legale del Ministero della salute, dalle quali era emersa l’insussistenza dei requisiti di legge.
La Sezione d’appello, con la sentenza n. 69/A/2024, aveva dichiarato il gravame in parte inammissibile, perché vertente su questioni di fatto ai sensi dell’art. 170 cod. giust. cont., e in parte infondato, confermando la pronuncia di primo grado. Il ricorrente ha allora proposto revocazione avverso tale sentenza, deducendo l’errore di fatto e sostenendo che il giudice d’appello avrebbe travisato il motivo d’impugnazione, in realtà incentrato su un vizio di motivazione della decisione gravata e dunque su una questione di diritto. L’Amministrazione della difesa ha resistito, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dalla natura del rimedio: la revocazione è mezzo di impugnazione a critica vincolata, scandito nelle due fasi del iudicium rescindens, in cui si accerta la ricorrenza di uno dei motivi tassativamente previsti e il nesso di causalità con la decisione impugnata, e del iudicium rescissorium, in cui si esamina il merito della domanda. L’art. 202, comma 1, lett. f), cod. giust. cont. ammette la revocazione per errore di fatto, che si configura quando la sentenza suppone l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che quel fatto non abbia costituito punto controverso.
Il Collegio richiama la propria costante elaborazione, citando le sentenze della Sezione d’appello Sicilia n. 49/A/2022, n. 60/A/2023 e n. 56/A/2024 e i precedenti della Sezione prima d’appello nn. 429/2011, 42/2020 e 370/2022. Da esse si desume che l’errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale, ossia in un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti: è escluso che il rimedio straordinario possa investire l’attività valutativa del giudice. Un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali configura, semmai, un error in iudicando, non utile ai fini della revocazione, come chiarito dalla Corte dei conti, Sez. II, n. 268 del 26 maggio 2015.
Applicando tali principi, la Sezione osserva che i motivi odierni erano già stati oggetto di contrasto tra le parti e di valutazione nella sentenza impugnata. Questa aveva ritenuto che il primo giudice avesse compiuto un’adeguata disamina logico-giuridica dei risultati istruttori e dato conto in motivazione delle ragioni del rigetto. Le ulteriori difese depositate fuori dal contraddittorio tecnico ex art. 97 cod. giust. cont. non consentivano di travolgere le risultanze delle CTU. L’elettroencefalogramma del 1991 era stato vagliato da entrambi gli organi medico-legali, con giudizio di non rilevanza sul nesso causale. La doglianza sulla mancata corrispondenza tra quesito all’UML e relazione resa era stata parimenti respinta.
Da ciò la conclusione che la sentenza n. 69/2024 non è affetta da alcuna svista o abbaglio: le questioni su cui il ricorrente vorrebbe innestare l’errore di fatto erano i punti nodali su cui la decisione si è formata. Il ricorrente ha quindi addotto in modo surrettizio un error in iudicando, inammissibile. L’istanza di revocazione è dichiarata inammissibile per mancata integrazione della fattispecie. Le spese sono compensate e nulla è disposto per il giudizio pensionistico, stante la gratuità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.