Verifica impegni art 102 cod appalti dopo aggiudicazione e insindacabilità congruità (TAR Molise n. 11 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le verifiche sull’attendibilità degli impegni assunti dall’operatore economico ai sensi dell’art. 102 d.lgs. n. 36/2023 si svolgono a valle dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione e hanno come destinatario l’aggiudicatario. Ne consegue che una loro eventuale mancanza o incompletezza non incide retroattivamente sulla legittimità dell’aggiudicazione già disposta. Né la disciplina primaria né la lex specialis impongono alla stazione appaltante di dare atto negli atti di gara dell’avvenuto espletamento di tali verifiche. Il giudizio di congruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta abnormità, irragionevolezza o errore di fatto, con divieto di sindacato sostitutivo.

Il Fatto

Due società, in qualità di mandante e mandataria di un costituendo RTI, hanno partecipato alla gara telematica indetta dalla Provincia di Isernia per la stipula di un accordo quadro relativo a lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, con risorse delle annualità 2024-2025-2026.

All’esito della procedura, l’amministrazione ha aggiudicato l’accordo alla controinteressata. Le ricorrenti hanno impugnato la determinazione di aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo l’omessa verifica degli impegni ex art. 102 d.lgs. n. 36/2023, la mancata trasmissione del rapporto biennale sulla situazione del personale, l’errata attribuzione di punteggi tecnici e l’illegittimità del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Hanno chiesto l’aggiudicazione in proprio favore ovvero il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, escludendo che rivestissero la qualifica di titolari degli interventi PNRR e, dunque, di parti necessarie.

Nel merito, il Tribunale ha respinto il primo motivo. La controinteressata aveva reso le dichiarazioni di impegno in sede di domanda di partecipazione; le ricorrenti non ne hanno dimostrato l’inattendibilità. L’assenza di menzione delle verifiche nella determinazione di aggiudicazione non equivale a omissione: né l’art. 102 d.lgs. n. 36/2023 né il disciplinare impongono una indicazione esplicita quale requisito di legittimità. Il comma 2 della disposizione, verificando l’attendibilità “solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario”, colloca le verifiche a valle dell’aggiudicazione, che non può esserne travolta retroattivamente.

Quanto al personale di società terza impiegato nelle squadre tipo e al CCNL applicato, il Collegio ha rilevato che il codice 068 corrisponde al contratto collettivo dell’edilizia con codice CNEL F012, sicché nessuna verifica di equivalenza si rendeva necessaria. Il rapporto biennale sulla situazione del personale non è stato trasmesso perché RSA e RSU non si erano mai costituite presso la società, senza che la normativa preveda obblighi sostitutivi.

Sul sub-criterio D3, la lex specialis richiedeva solo la dichiarazione di impegno alla messa a disposizione di una seconda squadra tipo, divenuta obbligo contrattuale, senza imporre che il personale fosse già alle dipendenze del concorrente. Insindacabile anche la doglianza sul sub-criterio B1.3, avendo il punteggio riguardato la pluralità complessiva delle migliorie offerte.

Sulla verifica di anomalia, il Tribunale ha richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale: il giudizio di congruità è globale e sintetico e può essere travolto solo da indici strutturali di inaffidabilità dell’offerta nel suo complesso. Le censure delle ricorrenti si sono risolte in contestazioni parcellizzate di singole voci, senza dimostrare l’incidenza sugli equilibri economici complessivi. Quanto alla asserita brevità della seduta, il Collegio ha ricostruito la sequenza procedimentale — richiesta di giustificazioni, trasmissione, esame da parte dei commissari per cinque giorni — escludendo il difetto di istruttoria. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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