Pensione privilegiata al dipendente transitato nei ruoli civili: decorrenza dalla domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 49 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il personale dei Corpi di polizia, equiparato a quello militare, ha diritto alla pensione privilegiata ordinaria ex art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 quando l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ascritta a una categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981 e non suscettibile di miglioramento, senza che rilevi il requisito dell’inabilità al servizio previsto per il personale civile dall’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973. Il computo del periodo di servizio ai fini del trattamento ordinario non osta al riconoscimento, sussistendo autonomia tra i due trattamenti. Al dipendente transitato nei ruoli civili, e quindi non cessato definitivamente dal servizio, non si applica la liquidazione d’ufficio ex art. 167, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, ma quella a domanda ex art. 167, comma 2, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione se questa avviene oltre due anni dall’evento.

Il Fatto

La ricorrente, già agente scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, è transitata nei ruoli civili del Ministero della Giustizia il 14.05.2003, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.lgs. n. 443/1992, dopo essere stata giudicata permanentemente non idonea al servizio di istituto per una patologia poi riconosciuta dipendente da causa di servizio con provvedimento del 20.07.2021 e decreto ministeriale del 28.09.2021. La Commissione medica di verifica di Firenze ha ascritto l’infermità alla IV categoria Tab. A allegata al d.P.R. n. 834/1981, riconoscendone la stabilizzazione.

Di fronte al diniego del Ministero, la ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria dalla data del transito, con liquidazione d’ufficio ex art. 167, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. L’Amministrazione ha opposto il divieto di duplicazione valutativa dei periodi di servizio e l’insussistenza della cessazione dal servizio, essendo l’interessata transitata come operatore amministrativo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, che àncora il trattamento di privilegio al triplice accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’ascrivibilità a una categoria della Tabella A e della non suscettibilità di miglioramento. La disciplina, dettata per il personale militare, non esige l’ulteriore requisito dell’inabilità al servizio richiesto per il personale civile dall’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, e si applica agli appartenenti ai Corpi di polizia, equiparati ai militari, compresa la Polizia penitenziaria.

I presupposti risultano accertati: la patologia è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, ascritta alla IV categoria e stabilizzata all’esito dei verbali della Commissione medica di verifica. La difesa erariale, del resto, non ha contestato in sé tali presupposti.

Non rileva l’eccezione sul computo del periodo di servizio antecedente al transito ai fini del trattamento ordinario. La Corte richiama le Sezioni riunite n. 42/2017/QM, che, chiarendo la portata dell’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973, hanno affermato l’autonomia tra i due trattamenti e il diritto al cumulo tra pensione di attività e pensione di privilegio per il militare cessato per infermità da causa di servizio e poi immesso nei ruoli civili.

Quanto alla liquidazione, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 167, comma 1, riservato alle ipotesi di cessazione definitiva dal servizio senza prosecuzione del rapporto nei ruoli civili, trattandosi di norma di favore dettata per chi cessa l’attività non residuando capacità lavorativa. Nel caso di transito con parziale perdita della capacità lavorativa operano l’art. 167, comma 2, che prevede la liquidazione a domanda, e l’art. 191, comma 3, sulla decorrenza. Poiché la prima richiesta è del 17.09.2021, il trattamento decorre dal 1° ottobre 2021.

Il ricorso è accolto parzialmente, con riconoscimento degli arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nei limiti dell’importo differenziale, e con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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