Benefici art. 80 legge n. 388/2000 e invalidità superiore al 74% (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 208 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000 presuppone l’accertamento di un’invalidità superiore al 74% e costituisce posizione giuridica tutelabile davanti alla Corte dei conti, sussistendo l’interesse ad agire del soggetto che intenda avvalersene ai fini pensionistici. Il parere del C.M.L., Sezione speciale presso la Corte dei conti, se non oggetto di analitica contestazione da parte dell’ente resistente, è condiviso dal giudice e assume valore determinante ai fini della decisione. La soccombenza dell’INPS giustifica la condanna alle spese di lite, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il verbale sanitario del 28.12.2021, con cui l’INPS aveva riconosciuto una percentuale di invalidità del 67%, inferiore alla soglia richiesta per accedere ai benefici previsti dall’art. 80 della legge n. 388/2000. Il ricorrente ha dedotto di essere affetto da plurime patologie e di aver depositato documentazione per dimostrare un’invalidità superiore al 74%, chiedendo il riconoscimento dei benefici a far data dall’istanza amministrativa del 16.06.2022.

La causa era stata avviata davanti al giudice ordinario, sezione lavoro, che con ordinanza a verbale ha indicato la Corte dei conti quale giudice munito di giurisdizione. L’INPS si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e, nel merito, l’infondatezza della domanda, opponendosi alla nomina del CTU. Con ordinanza n. 188/2023 è stato richiesto il parere al C.M.L., Sezione speciale presso la Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire sollevata dall’INPS. Il giudice la rigetta, osservando che sussiste l’interesse del ricorrente ad avvalersi dei benefici previsti ai fini pensionistici, richiamando sul punto due precedenti della stessa Sezione (sent. n. 361/2021 e n. 34/2023).

Nel merito, la decisione si fonda sul parere del C.M.L., Sezione speciale presso la Corte dei conti. Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione, ha formulato il giudizio diagnostico rilevando che le infermità complessivamente considerate determinano una percentuale di invalidità pari all’82%, dunque superiore alla soglia del 74% richiesta dalla norma invocata.

Elemento centrale del ragionamento è la mancata contestazione analitica del parere medico-legale da parte dell’INPS. Il giudice, rilevato che il resistente non ha proposto contestazioni analitiche, condivide pienamente le conclusioni del C.M.L. e accoglie il ricorso.

Sulla scia dell’accoglimento, la Corte condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Il dispositivo prevede inoltre “nulla per le spese di giudizio” e fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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