Pensione privilegiata Vigili del fuoco: applicabile art 67 non art 64 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 247 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco addetto ai settori operativi si applica l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, che non esige l’inidoneità al servizio, e non l’art. 64 del medesimo d.P.R., dettato per il personale statale. L’art. 75 del d.P.R. n. 1092/1973, letto in correlazione con l’art. 61, opera l’equiparazione al personale militare del personale dei Vigili del fuoco, con conseguente estensione della disciplina del trattamento privilegiato militare. La posizione di ordinatore secondario di spesa dell’I.N.P.S. non comporta difetto di legittimazione passiva nei giudizi pensionistici. La domanda giudiziale interrompe il termine quinquennale di prescrizione dei ratei, con salvezza dei soli ratei maturati nei cinque anni anteriori.
Il Fatto
Il ricorrente, già vigile del fuoco e poi Capo reparto, ha prestato servizio fino al collocamento a riposo per limiti di età. Una patologia della colonna vertebrale gli è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta all’VIII categoria della tabella A del d.P.R. n. 686/1957. Dopo il congedo ha chiesto la pensione privilegiata ordinaria; l’amministrazione ha respinto l’istanza invocando l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che richiede l’inidoneità al servizio.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, deducendo la violazione degli artt. 64 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973: agli appartenenti alle Forze Armate e ai corpi equiparati andrebbe applicato l’art. 67, non l’art. 64. Il Ministero si è costituito eccependo la prescrizione quinquennale; l’I.N.P.S., integrato il contraddittorio, ha contestato la propria legittimazione e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di difetto di legittimazione dell’I.N.P.S. La qualità di ordinatore secondario di spesa non priva l’ente dell’interesse alla definizione della controversia pensionistica: in caso di indebiti sui trattamenti, sarebbe l’Istituto a dover agire per il recupero. Il contraddittorio esteso risponde all’esigenza di individuare il soggetto tenuto a rifondere le spese in funzione della soccombenza.
Nel merito, la questione riguarda l’applicabilità dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 in luogo dell’art. 64 ai Vigili del fuoco. La Corte richiama il consolidato orientamento contabile, secondo cui l’art. 75, inserito nel titolo dedicato al trattamento privilegiato, estende ai dipendenti indicati dall’art. 61 le disposizioni riguardanti i militari. L’equiparazione al personale militare legittima quindi l’applicazione della disciplina del trattamento privilegiato militare, più favorevole.
Nel caso concreto risulta provato che il ricorrente ha svolto attività nei settori operativi, avendo ricoperto funzioni di capo posto e poi di Capo reparto. È pertanto applicabile l’art. 67, essendo incontroversi i restanti requisiti. Il Ministero, nel merito, non ha controdedotto, limitandosi a eccepire la prescrizione.
Sull’eccezione di prescrizione, la Corte accoglie parzialmente: la domanda giudiziale, depositata il 31.1.2023, ha interrotto il termine quinquennale, con conseguente prescrizione dei ratei maturati prima del 31.1.2018.
Il ricorso è quindi accolto. È dichiarato il diritto alla pensione privilegiata ordinaria dell’VIII categoria dal 31.1.2018, con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento dei ratei. Sugli oneri accessori spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico del Ministero e dell’I.N.P.S.
Nota della Redazione
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