Divieto di condanna oltre il quantum richiesto dalla Procura contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 198 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di responsabilità amministrativa il giudice non può condannare il convenuto per un importo superiore a quello indicato nell’atto di citazione. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall’art. 101, comma 3, c.g.c., e l’art. 86, comma 2, lett. d), c.g.c., che impone di indicare l’esatto ammontare del danno o i criteri per determinarlo, segnano una barriera invalicabile alla pretesa risarcitoria. La clausola con cui il Procuratore regionale domanda la condanna “al maggiore importo che dovesse risultare in giudizio” è mera formula di stile quando la parte pubblica non abbia modificato la domanda fino alla discussione. La condanna in misura superiore integra ultrapetizione ed è incompatibile anche con il potere riduttivo dell’art. 52 r.d. n. 1214/1934, che consente di porre a carico del responsabile “tutto o parte” del danno, mai un danno maggiore di quello dedotto in citazione.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia ha condannato un dipendente dell’Avvocatura dello Stato, in servizio presso l’Avvocatura distrettuale, al pagamento di euro 10.978,50 oltre accessori per danno erariale. La vicenda origina dall’esercizio illecito di attività extraistituzionale non autorizzata, ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001: tra il 2011 e il 2019 il dipendente ha svolto direzione artistica, conduzione e organizzazione di eventi, percependo i relativi compensi senza riversarli all’amministrazione di appartenenza.

Il condannato ha proposto appello con due motivi. Il primo denuncia nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, perché i primi giudici hanno riconosciuto un importo superiore a quello dedotto in citazione. Il secondo contesta il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale, negando la sussistenza del doloso occultamento e invocando gli scambi interni all’amministrazione successivi alla contestazione della Guardia di Finanza.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello accoglie il primo motivo. La condanna risulta effettivamente superiore alla somma indicata in citazione, perché il compenso per la direzione artistica del Carnevale Molfettese del 2011 è stato ricalcolato in euro 1.250,00 rispetto agli euro 1.152,00 contestati. I primi giudici hanno corretto l’errore della Procura sulla base dei documenti versati in atti, ma un intervento di questo tipo esorbita dai limiti della domanda.

Il collegio richiama l’orientamento di legittimità secondo cui, se l’attore ha quantificato la pretesa in un importo determinato, ponendo un preciso limite al quantum richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore (Cass. civ., Sez. III, n. 6096 del 2006; Cass. civ., Sez. III, n. 1752 del 2005). Il vizio ricorre anche quando il giudice abbia liquidato in favore dell’attore una somma superiore a quella effettivamente dovuta (Cass. civ., Sez. II, n. 11304 del 2018; Cass. civ., Sez. III, n. 6945 del 2007).

Tale limite è applicabile a fortiori al processo contabile. L’art. 101, comma 3, c.g.c. sancisce espressamente il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e l’art. 86, comma 2, lett. d), c.g.c. impone che la citazione contenga l’esatto ammontare del danno o i criteri idonei a determinarlo. La sanatoria per rinnovazione o integrazione prevista dall’art. 86, comma 6, c.g.c. serve a colmare una lacuna originaria, non a introdurre fatti nuovi sui quali fondare una pretesa più ampia: ciò lederebbe il diritto di difesa e il principio del contraddittorio recepito dall’art. 4 c.g.c., mancando nel rito contabile un’appendice scritta analoga a quella degli artt. 183-184 c.p.c.

La clausola che domanda la condanna “al maggiore importo che dovesse risultare in giudizio” non vale a superare il limite. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 22330 del 2017; Cass. civ. n. 5854 del 2024), essa conserva efficacia solo quando manifesti una ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno. Nel processo contabile, poiché l’art. 86 c.g.c. consente di eliminare ogni incertezza con l’integrazione della citazione, la formula resta mera clausola di stile, tanto più se fino alla discussione il requirente non ha prospettato alcun dubbio sulla determinazione del danno. Ammettere il contrario introdurrebbe un inammissibile potere di dilatare la pretesa in danno del convenuto.

Il secondo motivo è invece respinto. La Sezione ribadisce che il doloso occultamento può consistere anche in un comportamento meramente omissivo relativo a un atto dovuto, quale la richiesta di autorizzazione incombente sul dipendente. L’obbligo di informativa discende dall’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e dalle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Il messaggio inviato dall’Avvocatura distrettuale al Segretariato generale nel gennaio 2021, contenente una bozza di istanza con riferimento alle “situazioni pregresse”, non prova una conoscenza anteriore dei fatti. Nessuna inversione dell’onere della prova è ipotizzabile: spettava al convenuto dimostrare quando l’amministrazione avesse effettivamente conosciuto il fatto dannoso. L’appello è quindi accolto solo in parte, con riduzione della condanna a euro 10.755,50.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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