Pensione inabilità dipendenti pubblici diversa da requisito proficuo lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 287 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito sanitario della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 consiste nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale condizione non è equiparabile all’inabilità a proficuo lavoro, che è nozione obiettivamente diversa e meno restrittiva. L’impossibilità richiesta dalla norma non si esaurisce né nella inidoneità permanente assoluta al servizio presso l’amministrazione di appartenenza ex art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001, né nel riconoscimento dello stato di portatore di handicap ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. Il relativo accertamento richiede un quid pluris, da verificare con riferimento alla data di cessazione dal servizio.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente di un istituto scolastico, ha chiesto la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. Sottoposta a visita, la Commissione Medica di Verifica l’aveva dichiarata inidonea in modo assoluto e permanente al servizio come dipendente pubblico, senza però riconoscere l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Respinto il ricorso amministrativo, l’interessata ha agito davanti alla Corte dei conti, producendo documentazione sanitaria e relazioni medico-legali di parte. L’INPS si è costituito eccependo la mancanza della domanda amministrativa, oltre all’infondatezza nel merito, e ha dedotto di aver già concesso all’interessata la pensione ordinaria di inabilità a proficuo lavoro. Il Giudice ha disposto un parere alla Commissione Medico Legale presso la stessa Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. La ricorrente aveva prodotto l’istanza del 7 ottobre 2022 e richiamato le richieste di riconvocazione indirizzate all’amministrazione di appartenenza, oltre al ricorso amministrativo: il ricorso è pertanto ammissibile.
Sul merito, il Giudice ricostruisce il requisito sanitario. L’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 richiede la cessazione dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio e l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il d.m. 8 maggio 1997, n. 187 individua i requisiti di anzianità contributiva, risoluzione del rapporto e riconoscimento di tale stato. Presenti i primi due, la decisione ruota sul terzo.
La Corte ribadisce che inabilità a proficuo lavoro e inabilità a qualsiasi attività lavorativa sono nozioni obiettivamente diverse, richiamando Corte dei conti, Sez. II d’App., 29 agosto 2018, n. 510 e Cass. lav. n. 8678 del 2018. Nel solco di Cass. n. 9946 del 2014 e Cass. n. 17159 del 2011, la norma assume a criterio oggettivo la sola impossibilità assoluta e permanente, escludendo la valutazione delle energie residue e dei fattori socioeconomici di inserimento nel mercato del lavoro.
Il Giudice condivide le conclusioni della CML: alla data della dispensa le patologie non producevano un azzeramento assoluto delle capacità lavorative. Rilevano l’idoneità psico-fisica alla guida riconosciuta in termini potenziali, indice di un residuo di capacità, e il quadro descritto alla visita. Le note critiche di parte risultano esaminate; la prova di un precedente TSO o di familiarità psichiatrica non equivale a prova dell’inabilità assoluta e permanente. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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