Pensione privilegiata dei Vigili del Fuoco e accertamento della causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 104 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti la domanda con cui il dipendente, a fronte del diniego amministrativo di dipendenza dell’infermità da causa di servizio, chieda in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel ricorso quale bene della vita ambito. L’accertamento è ammissibile anche in assenza di una domanda amministrativa di pensione privilegiata. Viceversa, difetta la giurisdizione del giudice contabile, e la domanda è inammissibile ai sensi dell’art. 153 c.g.c., quando il petitum riguardi il riconoscimento del diritto alla pensione e agli arretrati senza la previa istanza amministrativa. Ai fini del trattamento privilegiato dei Vigili del Fuoco, l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 richiede che le infermità dipendano da fatti di servizio e siano ascrivibili alla tabella A, non suscettibili di miglioramento.
Il Fatto
Il ricorrente, assunto nel 1993 nel Corpo dei Vigili del Fuoco e destinato a vari comandi provinciali, presentava nel 2000 istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con equo indennizzo per le patologie di cui era affetto. La C.M.O. competente accertava il quadro morboso, ma il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio negava la dipendenza di entrambe le infermità dal servizio prestato. Il Ministero dell’Interno respingeva quindi l’istanza con decreto del 2010.
Nel 2016 il lavoratore presentava ulteriore istanza di pensione privilegiata, menzionando le precedenti richieste e chiedendo che l’Amministrazione si pronunciasse sulle dipendenze anche quale presupposto del trattamento pensionistico. Non seguiva alcuna risposta. Il ricorrente impugnava così il diniego ministeriale davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della causa di servizio, il riconoscimento della pensione privilegiata e degli arretrati.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/Pres, si afferma che è ammissibile il ricorso con cui l’interessato domandi l’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento di privilegio, in vista del bene della vita prospettato nel ricorso, pur in assenza di una domanda amministrativa di pensione privilegiata.
La Corte distingue però il petitum sostanziale. Quando la controversia investe il riconoscimento dell’equo indennizzo, essa incide sul rapporto di pubblico impiego e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Nel caso concreto, la domanda di accertamento della causa di servizio è ammissibile; difetta invece la previa istanza amministrativa di pensione, il che rende inammissibile ai sensi dell’art. 153 c.g.c. la domanda relativa al trattamento pensionistico e agli arretrati, per carenza di interesse a ricorrere quanto a un’utilità futura.
Respinta l’eccezione di tardività del ricorso, la Corte passa al merito. L’art. 67, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 riconosce la pensione privilegiata al dipendente le cui infermità, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili alla tabella A e non suscettibili di miglioramento. Gli artt. 61 e 75 del d.P.R. n. 1092/1973 estendono ai Vigili del Fuoco la disciplina del trattamento privilegiato dei militari.
La documentazione in atti non consentiva di dirimere la questione, rendendo necessaria una consulenza tecnica. Acquisito il parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, questo ha confermato la diagnosi e riconosciuto la dipendenza da causa o concausa di servizio delle patologie, ascritte alla ottava categoria della tabella A e non suscettibili di miglioramento. Il parere è apparso dettagliato e coerente con la documentazione medica, sicché il ricorso è accolto nei limiti della domanda di accertamento, con decorrenza dall’istanza del 2016.
Nota della Redazione
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