Recupero dell’indebito pensionistico per superamento dei limiti reddituali (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 525 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il percettore di pensione di riversibilità è tenuto a comunicare all’ente previdenziale ogni evento che comporti la cessazione o la variazione del trattamento, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e art. 197, comma 7, del d.P.R. n. 1092/1973. Il mancato assolvimento di tale obbligo non genera alcun legittimo affidamento sulla correttezza del trattamento percepito e legittima l’amministrazione al recupero dell’indebito formatosi per superamento dei limiti di cumulabilità tra pensione di riversibilità e redditi del beneficiario. La condizione soggettiva di buona o mala fede dell’accipiens non rileva ai fini dell’art. 2033 cod. civ., se non per la decorrenza degli interessi e per le modalità del recupero. Il termine annuale di cui all’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991 costituisce un ragionevole periodo tecnico per l’acquisizione e la verifica dei dati reddituali, non un limite decadenziale al potere di recupero.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione di riversibilità, riceve dall’Inps un provvedimento con cui si chiede la restituzione di una somma erogata nel 2018, ritenuta non dovuta per superamento dei limiti di cumulabilità tra trattamento al superstite e redditi complessivi dichiarati all’Agenzia delle Entrate. L’Istituto avvia il recupero mediante trattenute mensili sulla pensione a partire da febbraio 2021.

Dopo una prima decisione del giudice del lavoro, che aveva rimesso la questione alla giurisdizione contabile, la ricorrente insiste per l’illegittimità del recupero, invocando la non ripetibilità delle somme ai sensi degli art. 52 della legge n. 88/1989 e art. 13 della legge n. 412/1991, oltre alla propria buona fede. L’Inps resiste chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile qualifica la vicenda come ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.: il solvens ha versato all’accipiens un importo non dovuto per il superamento dei limiti di cumulabilità previsti dalla tabella F allegata alla legge n. 335/1995. La condizione soggettiva del percettore, si osserva, non assume rilievo, salvo che per la decorrenza degli interessi e la possibilità di un piano di rientro rateale.

La Corte ricorda che il recupero dell’indebito pensionistico, in quanto espressione di funzione pubblica, è attività dovuta e vincolata, non essendo prevista alcuna decadenza dal relativo potere. La disciplina applicabile impone al beneficiario della pensione di riversibilità specifici obblighi di comunicazione dei dati reddituali, funzionali all’accertamento dell’an e del quantum della prestazione effettivamente spettante.

Il punto centrale è che il mancato assolvimento di tali obblighi non può radicare alcun affidamento sulla correttezza del trattamento. Richiamando le Sezioni Riunite n. 4/2008/QM, il giudice osserva che, in assenza di una cadenza periodica delle dichiarazioni, l’amministrazione non informata dell’evento rilevante prosegue ragionevolmente nell’erogazione, senza che tale condotta integri negligenza. Il beneficiario inerte non può quindi opporre la propria buona fede per sottrarsi al recupero.

Quanto al termine annuale dell’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, esso viene qualificato come periodo tecnico per l’acquisizione e la verifica dei dati, non come limite decadenziale. Solo il beneficiario che abbia assolto agli obblighi informativi potrebbe far valere, decorso tale termine, il proprio stato di buona fede. Nella specie la ricorrente non ha adempiuto a tali obblighi, sicché il recupero è legittimo e il ricorso è infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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