Supplenze all’estero e regime previdenziale privatistico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 178 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime previdenziale del personale docente supplente in servizio presso le scuole statali italiane all’estero è connotato da specialità rispetto a quello del personale in servizio in Italia: l’art. 24, comma 15, legge n. 67/1988, che dispone l’assoggettamento alla ritenuta in conto entrata Tesoro a decorrere dal 1° gennaio 1988, si applica esclusivamente ai supplenti delle scuole site nel territorio nazionale, non anche a quelli operanti all’estero. Per questi ultimi, la Convenzione tra MAE e INPS recepita con Circolare n. 126 del 5 giugno 1990 prevede l’iscrizione, a decorrere dall’1.9.1982, all’AGO gestita dall’INPS nelle forme assicurative private (IVS, tubercolosi e disoccupazione). Ne consegue che i contributi versati dal datore di lavoro per i periodi di servizio all’estero sono correttamente accreditati nella gestione privata, con esclusione di ogni diritto al computo nella gestione pubblica e al riconoscimento della cd. supervalutazione di cui all’art. 30 d.lgs. n. 64/2017.

Il Fatto

Il ricorrente, docente a tempo indeterminato immesso in ruolo nel 2001, aveva in precedenza prestato servizio come supplente temporaneo presso scuole medie statali italiane all’estero per circa dieci anni, dal 1991 al 2001. Dopo aver presentato domanda di ricongiunzione onerosa ai sensi dell’art. 2 legge n. 29/1979, l’INPS aveva emesso l’atto di ricongiunzione computando anche il periodo di servizio all’estero nell’ambito della gestione privata, con onere complessivo di € 17.172,54. L’istante aveva accettato la ricongiunzione solo limitatamente ai periodi di lavoro nel settore privato, chiedendo invece lo scorporo dell’onere riferito agli anni di insegnamento all’estero, da accreditare – a suo dire – nella gestione pubblica.

Il ricorrente lamentava che i contributi versati dal Ministero degli Affari Esteri per tali periodi erano stati accreditati nella gestione AGO privata, anziché nella Cassa Stato, con conseguente indebito incremento dell’onere di ricongiunzione e perdita del beneficio della supervalutazione di cui all’art. 30 d.lgs. n. 64/2017. Aveva adito il Tribunale di Lecce che aveva declinato la giurisdizione a favore della Corte dei Conti.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha preliminarmente esaminato la disciplina legislativa che, nel tempo, ha regolato lo status dei supplenti temporanei nelle scuole italiane all’estero, individuandone la specialità rispetto al personale operante nel territorio nazionale. L’art. 24, comma 15, legge n. 67/1988 richiama esplicitamente i supplenti di cui all’art. 2, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973, disposizione riferita alle scuole di istruzione primaria e secondaria e agli istituti professionali siti in Italia, non anche alle istituzioni scolastiche operanti all’estero, disciplinate da un quadro normativo autonomo (legge n. 604/1982 e d.lgs. n. 297/1994).

La Corte ha quindi richiamato la Circolare INPS n. 15 del 5 giugno 1990, che recepisce la Convenzione con il MAE per l’assicurazione del personale supplente all’estero ex art. 25 legge n. 604/1982. Tale Convenzione prevede l’iscrizione del personale, a decorrere dall’1.9.1982, alle forme assicurative private gestite dall’INPS, ossia IVS, tubercolosi e disoccupazione involontaria, senza alcuna opzione per la gestione pubblica.

Il giudice ha concluso che l’unico regime assicurativo applicabile è quello privatistico AGO gestito dall’INPS, confermando la correttezza del versamento della contribuzione nella posizione gestione privata da parte del MAE e della successiva attività di ricongiunzione svolta dall’INPS. La pretesa dell’istante di spostare i contributi nella Cassa Stato è stata ritenuta infondata, anche tenuto conto della mancata attivazione, in termini, della facoltà di computo del servizio non di ruolo ai sensi dell’art. 147, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’INPS e del MAECI.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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