Pensione di reversibilità al collaterale inabile: onere probatorio a carico del ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 97 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di reversibilità in favore del collaterale maggiorenne inabile, il diritto presuppone il concorso di due requisiti distinti: l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa già sussistente alla data del decesso del dante causa e la vivenza a carico di quest’ultimo. Il riconoscimento di un’invalidità civile al 100% non prova di per sé l’inabilità richiesta dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, né tanto meno la dipendenza economica. L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sul ricorrente, secondo il principio dispositivo, pur con le mitigazioni proprie del giudizio pensionistico. Un certificato di stato di famiglia originario non dimostra la convivenza alla data del decesso, e le dichiarazioni dei redditi del defunto, ove non indichino persone a carico, semmai confermano l’insussistenza del requisito.
Il Fatto
La ricorrente, sorella maggiorenne del de cuius, ha chiesto alla Corte dei conti il riconoscimento della quota di giustizia della pensione di reversibilità già spettante al fratello, deceduto il 10.01.2022. Deduceva di essere stata convivente e a carico del congiunto, nonché affetta da patologie tali da renderla inabile in modo assoluto e permanente già prima del decesso, come attestato da plurimi verbali di riconoscimento dell’invalidità civile al 100% e di handicap in situazione di gravità.
L’INPS aveva rigettato la domanda amministrativa del 20.07.2022. La Commissione medica di verifica di Catanzaro, con verbale del 24.05.2023, aveva escluso l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso. Di qui il ricorso, con richiesta di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha dichiarato anzitutto la contumacia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, regolarmente citato e non costituitosi. Nel merito ha esaminato i due presupposti costitutivi della pretesa: il requisito sanitario e la vivenza a carico.
Sul piano dell’onere probatorio, la Corte ha richiamato il principio dispositivo, temperato dalle specificità del giudizio pensionistico. Ha quindi verificato se la ricorrente avesse dimostrato la convivenza a carico del fratello alla data del decesso.
Il documento prodotto — un certificato di stato di famiglia originario — non è apparso idoneo allo scopo. Ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.P.R. n. 445/2000, tale attestazione è valida illimitatamente perché riferita a situazioni storiche non modificabili, ma certifica soltanto l’appartenenza alla famiglia di provenienza, non una convivenza effettiva e attuale. Anzi, dalle vicende anagrafiche emergeva che la ricorrente risiedeva altrove rispetto al luogo del decesso del fratello.
Quanto alla condizione economica, indice della vivenza a carico, la ricorrente non ha allegato alcun elemento sulla propria posizione reddituale, producendo solo i modelli 730 del defunto. In tali dichiarazioni non risultava indicata alcuna persona a carico. La Corte ha ritenuto l’elemento non dirimente in sé, poiché l’art. 85 d.P.R. n. 1092/1973 richiede che il de cuius fornisse in tutto o in parte preponderanti i mezzi di sussistenza, ma lo ha considerato concorrente, con l’assenza degli ulteriori elementi, a escludere il requisito.
La domanda è stata pertanto rigettata, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore dell’INPS, liquidate in 700,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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