Indennità supplementare militare e successione di leggi nel tempo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 98 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’indennità supplementare del personale militare, nella formulazione dell’art. 1914 cod. ord. mil. come sostituito dall’art. 1, comma 651, lett. b), legge n. 197/2022, opera per il futuro e, per espressa previsione del comma 653, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare. Ne consegue che la fattispecie di cessazione dal servizio anteriore a tale data resta disciplinata dalla normativa previgente, che richiede il concorso del requisito dell’iscrizione ai fondi previdenziali e di quello della cessazione con diritto a pensione. Non si configura, pertanto, una questione di decorrenza della prescrizione, ma un problema, logicamente anteriore, di successione di leggi nel tempo.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio presso la Marina Militare fino al 31.8.2001, data di cessazione dal servizio permanente effettivo, quando risultava iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali. All’epoca la normativa richiedeva, per l’indennità supplementare, anche il requisito della cessazione dal servizio con diritto a pensione.

Dopo l’entrata in vigore della legge n. 197/2022, che ha eliminato il secondo requisito, il ricorrente ha chiesto alla Cassa di Previdenza delle Forze Armate la corresponsione dell’indennità. L’ente ha negato il diritto eccependo la prescrizione quinquennale. Il ricorrente ha proposto istanza di riesame, con uguale esito, e ha quindi adito la Corte dei conti, sostenendo che il termine prescrizionale decorresse dal 1.1.2023, data di entrata in vigore della novella.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato in via preliminare la contumacia della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, risultando regolare la notifica e non essendosi l’ente costituito. Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato.

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 1, comma 651, lett. b), legge n. 197/2022 ha sostituito il comma 1 dell’art. 1914 cod. ord. mil., eliminando il doppio requisito dell’iscrizione e della cessazione con diritto a pensione. Il successivo comma 653 stabilisce però che il diritto alle prestazioni decorre dalla data di entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, mentre il comma 654 estende la disciplina anche ai giudizi pendenti.

Da qui la conclusione: il diritto fondato sul solo presupposto dell’iscrizione al fondo retroagisce, per espressa previsione di legge, fino alla data di entrata in vigore del codice, ma non oltre. La fattispecie del ricorrente, cessato dal servizio nel 2001 e dunque in epoca anteriore, resta disciplinata dalla normativa allora vigente, che richiedeva il requisito ulteriore del diritto a pensione.

La Corte ha quindi escluso che si ponesse un problema di decorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 2948, comma 5, cod. civ., trattandosi piuttosto di una questione di successione di leggi nel tempo. Ciò ha assorbito ogni ulteriore rilievo sul computo del termine.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale in ragione della novità della questione e dell’assenza di giurisprudenza significativa, rilevando che lo stesso ente aveva segnalato l’esistenza di una questione analoga presso il TAR Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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