Pensioni d’annata, riliquidazione negata ai congedati dopo il 1978 (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 64 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione della pensione prevista dall’art. 3, comma 2, D.L. n. 409/1990, convertito con L. n. 59/1991, riguarda esclusivamente il personale cessato dal servizio anteriormente alla decorrenza giuridica dell’inquadramento nei livelli retributivi di cui alla L. n. 312/1980, con valutazione dell’intera anzianità pregressa. Il beneficio degli aumenti percentuali indicati nella Tabella B allegata al decreto, riferito alle date di decorrenza dei trattamenti, costituisce un distinto e autonomo beneficio economico e non integra il presupposto della riliquidazione. Il dipendente congedato dopo il 1978, pertanto, non rientra tra i destinatari della riliquidazione richiesta. L’avvio di un’istruttoria amministrativa sulla domanda non equivale a riconoscimento del diritto.
Il Fatto
Il ricorrente, già sottufficiale dei Carabinieri e titolare di pensione privilegiata ordinaria, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione ai sensi del D.L. n. 409/1990 convertito con L. n. 59/1991, con pagamento delle differenze arretrate maggiorate di interessi e rivalutazione. La domanda amministrativa aveva dato luogo a un’istruttoria priva di esito favorevole.
Il Ministero della Difesa si è costituito sostenendo che il ricorrente, congedato dopo il 1978, non rientra tra i destinatari della riliquidazione, avendo confuso i due distinti benefici previsti dalla norma. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. La causa è stata decisa all’udienza del 1° aprile 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare la posizione dell’INPS. La domanda attorea non rientra nella competenza dell’Istituto, con conseguente declaratoria di carenza di legittimazione passiva. La decisione su questo punto precede l’esame del merito.
Sul merito, la Corte richiama la ricostruzione del Ministero della Difesa, che distingue due benefici all’interno dell’art. 3 D.L. n. 409/1990. Il primo, di cui al comma 1, consiste nell’attribuzione di aumenti percentuali legati alle date di decorrenza dei trattamenti, indicati nella Tabella B. Il secondo, di cui al comma 2, consiste in una vera e propria riliquidazione riservata al personale cessato prima della decorrenza giuridica dell’inquadramento nei livelli retributivi ex L. n. 312/1980.
I livelli retributivi e gli inquadramenti cui si riferisce il comma 2 vanno individuati tramite il rinvio all’art. 7 L. n. 141/1985, richiamato dall’art. 5, primo comma, L. n. 544/1988, a sua volta richiamato dalla disposizione in esame. La Corte valorizza le istruzioni applicative contenute nelle circolari ministeriali, espressione dell’organo competente in materia.
Il ricorrente, osserva la Sezione, ha fondato la pretesa su una lettura affrettata e superficiale delle norme, invocando la riliquidazione del comma 2 ma richiamando le misure del comma 1. Né l’avvio dell’istruttoria amministrativa, né il silenzio seguito alla domanda possono essere letti come orientamento favorevole: l’istruttoria ha consentito gli approfondimenti che hanno poi rivelato l’inesistenza del diritto. La difesa del ricorrente non ha opposto argomenti validi in ricorso o in discussione orale.
Il ricorso è quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Ministero della Difesa; sono compensate nei confronti dell’INPS.
Nota della Redazione
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