Controllo spese elettorali: obbligo di consuntivo anche per le liste senza spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 49 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di depositare il conto consuntivo delle spese elettorali grava su tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, anche qualora non abbiano sostenuto spese né ricevuto finanziamenti. In tale evenienza l’obbligo è assolto mediante dichiarazione negativa. L’adempimento risponde a esigenze di trasparenza della partecipazione elettorale e al corretto e tempestivo svolgimento del controllo intestato ai Collegi istituiti presso le Sezioni regionali della Corte dei conti, tenuti a riferire ai Consigli comunali gli esiti del controllo. Il controllo sulle spese dei singoli candidati resta riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alle elezioni amministrative 2024, tenutesi nei Comuni umbri con oltre 30.000 abitanti, ha esaminato il conto consuntivo della lista “Movimento 5 Stelle” per le elezioni del Comune di Foligno dell’8-9 giugno 2024, con turno di ballottaggio del 23-24 giugno 2024. Il consuntivo è pervenuto alla Sezione il 5 agosto 2024.
Dalla documentazione trasmessa dai delegati della lista è emerso che la formazione politica non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa. La questione sottoposta al Collegio riguarda quindi la conformità alla legge del consuntivo depositato, con particolare riferimento all’obbligo di deposito gravante anche sulle liste prive di movimenti finanziari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, che ha introdotto i limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, parametrati a 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese delle formazioni politiche è affidato a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali della Corte dei conti e si svolge in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993. Il controllo sulle spese dei singoli candidati è invece riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.
Il Collegio chiarisce che l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche qualora non abbiano sostenuto spese e non abbiano avuto fonti di finanziamento. In questo caso l’obbligo è assolto mediante una dichiarazione negativa. La regola è funzionale alle esigenze di trasparenza che devono caratterizzare la partecipazione alle elezioni di tutte le liste e al corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni di controllo intestate ai Collegi, i quali hanno l’obbligo di riferire ai Consigli comunali gli esiti del controllo eseguito.
Sul piano del rispetto dei termini, il Collegio verifica che il consuntivo della lista è pervenuto il 5 agosto 2024, entro il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012. Il termine ultimo è individuato nel 26 agosto 2024, corrispondente a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 12 luglio 2024.
Dall’esame del consuntivo è emerso che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risulta dalla documentazione inviata dai propri delegati. Il Collegio ha pertanto accertato la regolarità del conto consuntivo nei sensi indicati in parte motiva e ha disposto la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale di Foligno per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.
Nota della Redazione
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