Partecipazione indiretta T.U.S.P. esclusa senza controllo sulla società veicolo (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 38 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016, è indiretta la sola partecipazione detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o organismi soggetti a controllo della medesima amministrazione. Ne deriva che l’acquisto di una partecipazione realizzato tramite una società meramente partecipata, sulla quale l’ente non eserciti il controllo secondo l’art. 2359 cod. civ., non integra una partecipazione indiretta rilevante ai fini del T.U.S.P. e non è soggetto al parere di cui all’art. 5 del medesimo Testo unico. Il controllo pubblico non si configura né in via di diritto, né di fatto, né negoziale, allorché lo statuto della società riservi le decisioni strategiche a maggioranze qualificate che presuppongono l’apporto determinante dei soci privati. La richiesta di parere su un’operazione non riconducibile alla fattispecie normativa non può pertanto ricevere parere favorevole nel merito.

Il Fatto

La Camera di commercio dell’Emilia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo l’estratto della deliberazione della propria Giunta con cui è stata autorizzata l’acquisizione, da parte della partecipata Fiere di Parma S.p.A., di una quota del 65 per cento del capitale sociale di una società a responsabilità limitata operante nel settore fieristico. L’operazione è stata qualificata dall’ente come partecipazione societaria indiretta della Camera di commercio e, per questo, trasmessa ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del T.U.S.P., unitamente allo statuto della società target, a un questionario istruttorio, ai bilanci e al piano industriale della partecipata.

L’ente ha dato mandato al proprio Presidente di esprimere voto favorevole sull’operazione nell’assemblea dei soci della partecipata, subordinandolo al decorso dei termini di cui all’art. 5, comma 3, T.U.S.P. o a espressa liberatoria delle autorità di controllo. La questione sottoposta alla Sezione è dunque se l’acquisto configuri davvero una partecipazione indiretta assoggettata al controllo contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 5 T.U.S.P., novellato dalla L. n. 118/2022, configura in capo alla Corte dei conti una peculiare attività di controllo — pur formalmente denominata parere — sugli atti di costituzione di società e di acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette. I parametri di scrutinio riguardano la necessità della società per le finalità istituzionali, la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e la compatibilità con i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

Il nodo decisivo è però preliminare e attiene alla nozione di partecipazione indiretta. L’art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P. la identifica nella partecipazione detenuta per il tramite di società o organismi soggetti a controllo dell’amministrazione pubblica. Non basta dunque che la società-veicolo sia a partecipazione pubblica: occorre che su di essa l’ente eserciti il controllo, secondo la nozione richiamata dall’art. 2359 cod. civ. e precisata dall’art. 2, comma 1, lett. b) e m), del medesimo Testo unico. La Sezione richiama sul punto propri precedenti delle Sezioni regionali di controllo di Piemonte, Trentino-Alto Adige e Lombardia.

Applicando i tre criteri civilistici, il Collegio esclude il controllo di diritto: i soci pubblici detengono complessivamente il 45,84 per cento del capitale della partecipata, quota inferiore alla maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. Esclude altresì il controllo di fatto: pur significativa, quella quota non basta a esercitare un’influenza dominante, perché lo statuto riserva le deliberazioni strategiche — trasferimento di marchi e beni essenziali, costituzione di società e assunzione di partecipazioni in attività fieristiche, mutamento dell’oggetto sociale, fusione o scissione — al voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l’85 per cento del capitale. Tali maggioranze non sono raggiungibili senza il concorso determinante dei soci privati.

Neppure ricorre il controllo negoziale, non emergendo dalla documentazione vincoli contrattuali idonei a fondare un’influenza dominante. La Sezione osserva infine che una lettura estensiva, volta a ricondurre l’operazione nell’ambito dell’art. 5, comprimerebbe la libertà d’impresa ex art. 41 Cost., come del resto ribadito dalla giurisprudenza costituzionale in materia di concorrenza.

Poiché l’ente non vanta una partecipazione qualificabile come indiretta, la richiesta non può trovare parere favorevole nel merito, per il mancato riscontro dei profili di convergenza con l’art. 5 T.U.S.P. Restano impregiudicate le valutazioni della Corte nell’esercizio delle altre funzioni attribuitele dal Testo unico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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