Pensioni dei dipendenti pubblici: sul mancato pagamento dei ratei e sul danno da ritardo la giurisdizione è della Corte dei conti (Cass. civ. Sez. Un. n. 28358/2025)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 28358/2025 (c.c. 27/05/2025, dep. 26/10/2025; R.G.N. 14848/2024) — Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore Caterina Marotta.
Il principio di diritto
Sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l’inadempimento delle suddette obbligazioni.
Il fatto
Il titolare di una pensione a carico della CPDEL (Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, i cui compiti sono transitati all’INPDAP ex art. 4 d.lgs. n. 479/1994) conveniva l’INPS davanti al Tribunale di Palermo, lamentando il mancato accredito dei ratei dal maggio 2018 nonostante tre domande di variazione dell’ufficio pagatore, e chiedendo il ripristino dell’erogazione, il pagamento dei ratei maturati (non meno di € 124.467,84), interessi, rivalutazione e danno anche non patrimoniale. In udienza il funzionario dell’Istituto riconosceva che la pensione, tornata indietro per un disguido o un cambio IBAN, era stata chiusa e che nulla ostava alla riattivazione con liquidazione degli arretrati. L’INPS proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, invocando la giurisdizione della Corte dei conti; il Procuratore Generale concludeva in conformità.
La motivazione
Il regolamento è anzitutto ammissibile: il momento preclusivo coincide con l’esaurirsi dell’attività processuale delle parti in primo grado e l’inizio della fase decisoria (Cass. S.U. n. 15539/2016; S.U. n. 2144/2018), e nella specie erano intervenuti solo provvedimenti ordinatori.
Nel merito del riparto, le Sezioni Unite ribadiscono l’orientamento risalente a Cass. S.U. n. 190/1997 e costantemente confermato (S.U. n. 1149/2000; n. 573/2003; n. 11869/2016; n. 7755/2017; n. 4854/2021): la giurisdizione della Corte dei conti ex artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934 è esclusiva, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, e comprende tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico del dipendente pubblico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale: sorgere e modificazione del diritto, misura e decorrenza, mancato pagamento dei ratei, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate.
Quanto alla domanda risarcitoria, Cass. S.U. n. 5236/2025 ha chiarito che anche il danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e nel pagamento dei ratei è devoluto al giudice contabile, quali che siano l’entità del risarcimento e i criteri di determinazione invocati. Né rileva il riconoscimento del debito da parte dell’Istituto: non comporta novazione del titolo, ma solo inversione dell’onere della prova (Cass. S.U. n. 4853/2013, resa in fattispecie del tutto analoga). Le Sezioni Unite dichiarano quindi la giurisdizione del giudice contabile, davanti al quale le parti vanno rimesse, compensando le spese per la peculiarità della fattispecie.
Implicazioni pratiche
Chi agisce per pensioni pubbliche — CPDEL, ex INPDAP, oggi gestite dall’INPS — deve guardare alla natura del trattamento, non all’ente erogatore: anche la pretesa che sembra un semplice inadempimento civilistico (ratei non accreditati, danno da ritardo) appartiene alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale. Radicare la causa davanti al giudice ordinario espone al regolamento di giurisdizione con perdita di tempo e possibile compensazione delle spese; il riconoscimento del debito da parte dell’ente non sana il difetto di giurisdizione, ma agevola sul piano probatorio il giudizio da riproporre.
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